L’apparato sanzionatorio nei contratti di lavoro
Per quel che riguarda l’apparato sanzionatorio la legge stabilisce anzitutto che, in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Si stabilisce, poi, che “qualora la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni previste, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione”.
Oltre a ciò, sono ancora previste sanzioni penali a carico di chi esercita illegittimamente l’attività di somministrazione e di chi utilizza prestatori di lavoro somministrati da soggetti non autorizzati, nonché un’ammenda a carico tanto del somministratore quanto dell’utilizzatore quando la somministrazione “è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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