La disciplina degli appalti
Il d.lgs. 276/2003, oltre a dettare una nuova disciplina della somministrazione, sostitutiva di quella della fornitura di lavoro temporaneo, è intervenuto addirittura al cuore stesso della disciplina dell’appalto, stabilendo che “il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”; una norma, questa, dettata con l’evidente finalità di ridurre i potenziali rischi di conflittualità residua in un’area di prevedibile espansione.
Si tratta di un obiettivo che traspare anche dall’ulteriore previsione secondo cui le parti possono ricorrere alle procedure di certificazione ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.
È comunque da sottolineare che sono ormai da ritenersi lecite quelle fattispecie in cui, in relazione alla particolare natura e modalità dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore si risolva nella semplice organizzazione delle prestazioni dei lavoratori utilizzati (situazioni in relazione alle quali si può dunque parlare di vero e proprio appalto di manodopera).
Al contrario, qualora la natura o le modalità dell’opera o servizio non giustifichino una siffatta “semplificazione” del profilo organizzativo dell’appaltatore, la fattispecie deve essere anche oggi considerata come un’ipotesi di interposizione vietata e dunque alla stregua di uno pseudo-appalto.
Va ancora segnalato che, “salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di 1 anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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