Diversità, esclusioni, discipline speciali per l'apposizione del termine nei contratti di lavoro
L’apposizione del termine è vietata in taluni casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali perciò il contratto si considera sempre a tempo indeterminato:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive in cui siano state effettuate procedure di licenziamento collettivo che abbiano interessato lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nelle unità produttive interessate da riduzioni di orario o sospensioni di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale, per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nelle imprese che siano inadempienti agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Inoltre, la legge ha stabilito l’esclusione dal proprio campo di applicazione di particolari rapporti e settori produttivi, oppure ha previsto discipline speciali in tutto o in parte derogatrici di quella generale: entrambe le opzioni sono accomunate dalla volontà di conservare le preesistenti e diversificate normative.
Ciò è da dire anzitutto per alcuni rapporti a carattere temporaneo destinatari di una propria disciplina ed espressamente richiamati dal d.lgs. 368/2001: anzitutto il contratto di formazione e lavoro, il contratto di apprendistato, ed ancora le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
È inoltre escluso, in quanto destinatario di una disciplina speciale, il rapporto di lavoro degli operai a tempo determinato nell’agricoltura.
Ancora, sono esclusi nei settori del turismo e dei pubblici servizi, i rapporti c.d. a giornata (e cioè istaurati per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni).
Tra le discipline speciali deve essere segnalata anzitutto quella relativa ai dirigenti, che vieta la stipulazione di contratti a termine per un periodo superiore a 5 anni, con la facoltà per il dirigente di recedere dopo un triennio dando il preavviso.
È inoltre esclusa l’applicazione della disciplina generale dello stesso d.lgs. 368/2001: pertanto per i dirigenti l’apposizione del termine è libera e non necessita della forma scritta e non vi sono limiti alla proroga e ai rinnovi del contratto.
La ratio di questa disciplina speciale si può ravvisare nella possibilità per i dirigenti di trovare più facile accesso alle opportunità di nuova occupazione, oltre che nell’interesse delle imprese alla flessibilità delle prestazioni dirigenziali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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