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La tutela del disabile nel rapporto di lavoro


Il legislatore, intervenendo a tutelare il lavoratore assunto obbligatoriamente da possibili discriminazioni durante lo svolgimento del rapporto, ha stabilito la regola generale secondo la quale tali lavoratori hanno diritto al “trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi”; inoltre, non può essere richiesta al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazioni.
Ove le competenti Commissioni riscontrino che l’aggravamento delle condizioni di salute o la nuova organizzazione del lavoro rendano incompatibili la prosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto fino a che l’incompatibilità persista.
Invece, il rapporto può essere risolto dal datore di lavoro qualora, pur attuando opportuni adattamento dell’organizzazione del lavoro, sia accertata (anche qui dalla competente Commissione) la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
In questo caso l’impossibilità sopravvenuta di lavoro del disabile è espressamente prevista dalla legge come causa giustificatrice del recesso del datore di lavoro, costituendo un ipotesi legale di giustificato motivo oggettivo.
Al di là di quest’ultima ipotesi, il disabile può essere licenziato, oltre che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche per giustificato motivo oggettivo (che non attenga alla sua condizione di disabilità) o per riduzione del personale; in questi ultimi casi, qualora al momento della cessazione del rapporto risulti lesa la quota di riserva, il licenziamento è annullabile.
In ogni caso, il datore di lavoro deve comunicare agli uffici competenti l’avvenuta risoluzione del rapporto al fine della sostituzione del lavoratore con un altro avente diritto.
Giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto al lavoratore avviato sulla base della precedente disciplina un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione.
Tuttavia, va rilevato che la giurisprudenza più recente ha negato l’utilizzabilità dell’art. 2932 c.c. per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, in quanto la legge non specifica in maniera sufficientemente dettagliata gli elementi essenziali del contratto, lasciandone la concreta determinazione all’autonomia delle parti.
Secondo questo orientamento, pertanto, il lavoratore ha diritto solo al risarcimento del danno per mancata assunzione.

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