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Il contratto di inserimento


Come si è detto, il d.lgs. 276/2003 disciplina il contratto di inserimento, una nuova fattispecie contrattuale rivolta a favorire l’inserimento al lavoro di lavoratori appartenenti alle c.d. fasce deboli del mercato del lavoro, attraverso l’adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
Dal lato dei lavoratori, il contratto di inserimento può essere concluso da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; da disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni; da lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; da donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quella maschile; infine da persona riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Dal lato dei datori di lavoro, possono stipulare i contratti di inserimento gli enti pubblici economici, le imprese e i loro consorzi, i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni, gli enti di ricerca pubblici e privati, le organizzazioni e associazioni di categoria.
Sono esclusi, peraltro, i soggetti che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
I contratti collettivi nazionali o territoriali, ovvero i contratti aziendali stipulati dalle r.s.a. o dalle r.s.u., determinano le modalità di definizione dei piani individuali.
La formazione eventualmente effettuata nel corso del rapporto dovrà essere registrata nel libretto formativo del lavoratore.
Sempre ai contratti collettivi è affidato il compito di stabilire le eventuali percentuali massime di lavoratori da assumere con il contratto di inserimento.

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