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La formazione professionale nelle tre forme di apprendistato


Il decreto rinvia alle leggi regionali il compito di dettare la disciplina relativa ai profili professionali dei tre tipi di apprendistato.
Va precisato che in relazione al terzo modello di apprendistato, non è previsto alcun tipo di vincolo per la legislazione regionale.
Rispetto agli altri due modelli, invece, il d.lgs. 276/2003 ha fissato una serie di “criteri e principi direttivi” che limitano le Regioni nell’esercizio della loro potestà legislativa.
È anzitutto necessaria la previsione di un monte ore di formazione esterna o interna all’azienda, che deve essere congruo rispetto al conseguimento della qualifica professionale indicata nel contratto.
In secondo luogo i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sono investiti del compito di determinare le modalità di “erogazione della formazione aziendale”.
Infine, l’apprendista ha diritto al riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base dei risultati conseguiti nell’ambito del percorso di formazione interna o esterna all’impresa; la formazione effettuata va registrata su un libretto formativo e l’apprendista deve essere affidato a un tutor aziendale in possesso di formazione e competenze adeguate.

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