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L’indennità per causa di morte


L’art. 2122 c.c. dispone, in caso di morte del lavoratore, la devoluzione delle somme dovute a titolo di indennità di anzianità (ora di t.f.r.) nonché di una somma pari all’indennità di mancato preavviso ai superstiti del lavoratore.
La ripartizione avviene secondo il bisogno di ciascuno e da ciò (nonché dal fatto che le indennità non sarebbero entrate nel patrimonio del lavoratore) parte della dottrina e la giurisprudenza dominante argomentano che l’attribuzione avverrebbe iure proprio e non iure successionis.
Ma questa ricostruzione non convince: sembra invece preferibile l’opinione che riconduce il diritto dei superstiti ad una successione anomala su un bene separato entrato nel patrimonio del lavoratore (una conferma in tal senso si ricava dalla sent. 8/72 della Corte costituzionale, secondo la quale il lavoratore può disporre per testamento dell’indennità).

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