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Il diritto all’anticipazione del t.f.r.


La funzione di risparmio caratteristica del t.f.r. viene in rilievo soprattutto per effetto del riconoscimento del diritto del lavoratore di chiedere, dopo almeno 8 anni di servizio, un’anticipazione di importo non superiore al 70% del t.f.r. maturato alla data della richiesta.
Tale anticipazione “può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta, a tutti gli effetti, dal t.f.r.”.
Il diritto all’anticipazione va, inoltre, incontro a significativi limiti soggettivi e oggettivi posti a tutela dell’interesse aziendale all’autofinanziamento dell’impresa.
Dal punto di vista soggettivo sono legittimati all’anticipazione non più del 10% degli aventi titolo per avere raggiunto gli 8 anni di anzianità e, in ogni caso, non più del 4% del numero totale dei dipendenti.
Dal punto di vista oggettivo l’anticipazione può essere erogata soltanto per fini di previdenza e cioè per comprovata necessità di cure mediche o per l’acquisto della prima casa di abitazione, nonché ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro dei genitori nei primi 8 anni di vita del bambino, ovvero dei congedi per formazione.
È fatta, altresì, salva la possibilità di condizioni di miglior favore da prevedersi nei contratti collettivi o da stipularsi in pattuizioni individuali.
È, comunque, da notare come il diritto all’anticipazione, sia pure entro i limiti quantitativi previsti, non sorga automaticamente, ma sia condizionato dalla disponibilità dei mezzi finanziari presso l’azienda.

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