Le forme volontarie e complementari di previdenza
La funzione previdenziale tipica del t.f.r. può essere realizzata anche nell’ambito delle forme volontarie di previdenza che l’imprenditore può istituire anche con il contributo dei dipendenti, regolandole con il contratto individuale, al fine di erogare prestazioni economiche a fronte di determinati eventi o bisogni del lavoratore: si tratta quindi di forme di retribuzione differita in funzione previdenziale.
In caso di cessazione del rapporto il lavoratore ha il diritto alla liquidazione della quota risultante dalla suddetta contribuzione (c.d. conto individuale), in aggiunta al t.f.r.
I fondi pensione possono essere istituiti da contratti collettivi anche aziendali, ovvero da accordi fra lavoratori, promossi comunque da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’accesso alle forme pensionistiche complementari può essere realizzato, inoltre, mediante l’adesione a fondi aperti in virtù di previsioni di base contrattuale collettiva (c.d. “adesioni collettive”).
L’onere del finanziamento dei fondi pensione grava sui destinatari e, nel caso nel cui questi siano lavoratori subordinati o parasubordinati, anche sul datore di lavoro o committente.
Il contributo complessivo potrà incidere su specifici elementi della retribuzione o altresì mediante il conferimento del t.f.r.
A partire dal 1° Gennaio 2008, invece, tutti i lavoratori potranno decidere di trasferire il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare prescelta, ovvero di mantenerlo in azienda.
Il conferimento del t.f.r. potrà avvenire secondo modalità esplicite, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, ovvero con modalità tacite, nell’ipotesi in cui il lavoratore non esprima formalmente la propria volontà contraria entro tale periodo di tempo.
In tale ultima ipotesi, il t.f.r. sarà trasferito alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, in presenza di più forme pensionistiche cui l’azienda abbia aderito, a quella individuata in accordo tra le parti; in mancanza di tale accordo, il t.f.r. maturando sarà trasferito alla forma pensionistica alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori.
Infine, in mancanza di accordo tra le parti e di una forma pensionistica collettiva della quale i lavoratori siano destinatari, il t.f.r. maturando confluirà in una forma pensionistica complementare residuale, istituita presso l’INPS.
Quanto alle prestazioni, infine, si è stabilito un diretto collegamento con le regole che governano la previdenza pubblica obbligatoria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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