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Base di calcolo, frazionabilità intro-annuale e indicizzazione del t.f.r.


L’art. 21202 c.c. detta i criteri per la determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.
La norma stabilisce che la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini di detto calcolo include “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con l’esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese”; una definizione tale da includere tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro escluse quelle di carattere meramente eccezionale.
Di notevole rilievo è poi l’inciso iniziale dello stesso comma (“salvo diversa previsione dei contratti collettivi”).
Da inderogabile, il principio della c.d. omnicomprensività della retribuzione-base è così divenuto derogabile dalla (sola) autonomia collettiva.

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