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Socialità a mutualità prevalente

Solo che il mondo cooperativo si ribellò, quindi oggi si è deciso che c’è solo un’idea di società cooperativa con capitale variabile e scopo mutualistico, e al suo interno abbiamo due variante a seconda del peso delle scopo mutualistico:
- società cooperative a mutualità prevalente;
- le altre società cooperative che hanno rapporti con i terzi e non hanno mutualità prevalente.

Le società cooperative a mutualità prevalente svolgono più della metà della loro attività nei confronti dei soci. Esiste prevalenze quando per metà o più si tratta di un’attività di gestione di servizi. Non sussiste la prevalenza inoltre se non si accettano limitazioni alla distribuzione di utili.
Le altre società cooperative hanno libertà di distribuire le riserve, non accettano le disposizioni per la distribuzione degli utili e possono trasformarsi in società lucrative. Mentre le cooperative a mutualità prevalente non possono trasformarsi in società lucrative. Se si sceglie la forma delle altre cooperative non si gode dei benefici fiscali.
Anche nei rapporti con i soci cooperatori è possibile ed è normale che non venga passato subito nell’operazione di scambio tra la società e il socio tutto il vantaggio che spetta ai soci. Ci possono essere situazioni in cui la società cede al socio un bene o un servizio ad un costo un po’ più alto di quello che sarà quello finale, questo per prevenire le evenienze. Questa eccedenza nello scambio mutualistico viene chiamato RISTORNO. Alla fine dell’anno il ristorno viene diviso tra i soci, e secondo una logica diversa dalla suddivisione degli utili che si suddividono in proporzione dell’apporto di capitale che è stato fatto, mentre il ristorno non viene diviso in rapporto della quota di capitale che si ha, ma in misura dello scambio che il socio ha fatto con la società.

La legge consente che gli statuti prevedano dei regolamenti dello scambio mutualistico e prevede che se gli statuti non prevedono questi regolamenti questi possono essere deliberati con l’assemblea straordinaria. Nel regolamento si possono fissare i termini dello scambio con i soci e le modalità per la restituzione dei ristorni alla fine dell’esercizio.
Accanto ai soci cooperatori la legge prevede la presenza di altri soci. Nella storia delle cooperative da una parte ci sta l’anima democratica rossa o laica e dall’altra l’esigenza di dove sopravvivere sul piano economico e quindi la società ha bisogno di raccogliere sul mercato danaro. Per far questo è stato creato una nuova figura di soci, i soci sovventori. Tutte le cooperative possono farlo. Questi soggetti non perseguono lo scopo mutualistico, ma pensano che può essere un buon affare partecipare alle cooperative. La partecipazione di questi soggetti non può mai essere tale da ottenere il controllo. La legge stabilisce un tetto al voto dei soci sovventori, che non può essere superiore a 1/3 dei voti esprimibili in assemblea. La maggioranza deve essere riservata ai soci cooperatori.
La società cooperativa può essere utilizzata per svolgere qualunque attività. Ma storicamente non era così, la cooperativa veniva utilizzata per specifici scopi sociali.

Gli art. 2527 – requisiti dei soci e art. 2528 – procedura di ammissione e carattere aperto delle società. L’art.2527 dice che quando l’aspirante socio ha tutte le caratteristiche per essere ammesso, e il Consiglio di Amministrazione gli rifiuta l’ammissione, esso può fare una sorta d’appello di fronte all’assemblea che è chiamata a pronunciarsi in maniera definitiva sulla questione. È una discussione aperta se l’assemblea può essere chiamata a deliberare è possibile impugnare la delibera che per ragioni illegittime rifiuti l’accesso ad un socio. Inoltre ammesso che ci siano delle ragioni ingiustificabili che fanno si che non viene ammesso il socio neanche dall’assemblea, il socio può richiedere un risarcimento del danno.
In cooperativa si vota per teste. Ci sono modeste eccezioni a questo principio, dove visto che possono far parte della società anche persone giuridiche, alla persone giuridica possono essere concessi massimo 5 voti. Si vuole tenere così lontano il potere capitalistico dal potere decisionale.
L’art.2538 al 4 comma indica che nei consorzi di cooperative il diritto di voto può essere attribuito in ragione della prestazione mutualistica.

Le società cooperative di credito votano per teste, e hanno la caratteristica di essere immuni dall’essere sostituiti, anche se sono gestite malissimo.
Le società lucrative di capitali possono essere costituiti con atti unilaterali.
Mentre nelle società cooperative è previsto un numero minimo di 9 soci, o almeno 3 soci tutte persone fisiche se si sceglie come forma la srl.
Le cooperative sono normalmente disciplinate sotto il piano delle spa, possono in certi casi assumere la forma semplificata di srl.
Si vuole impedire che sul piano concreto una certa influenza sia svolta da colui che ha messo la maggior parte dei denari. Quindi c’è un limite alla partecipazione che può essere assunta dalle persone fisiche. Il capitale è variabile, il che non impedisce che si possano avere anche delle situazioni in cui il capitale è aumentato con le modalità proprie delle società lucrative. Il capitale aumenta se entrano nuovi soci, ma questo non significa che può essere aumentato anche in altre modalità, e questo non lo fa diventare fisso.
È possibile anche avere un aumento di capitale nominale, ma è meno frequente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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