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Tutela degli azionisti esterni, soci di minoranza e creditori nel gruppo societario

Le società sono soggettivamente distinte, questo significa che da un lato la capogruppo non risponde dei debiti contratti dalle società controllate; dall’altro la capogruppo non può imporre alle controllate le decisioni pregiudizievoli per esse.

Gli amministratori delle controllate non possono liberamente seguire le direttive che vengono dalla capogruppo, perché è vero che la capogruppo nomina gli amministratori delle controllate, ma gli amministratori non possono seguire in modo assoluto le direttive della capogruppo quando compiono atti di gestione per le controllate, perché loro comunque devono perseguire l’interesse sociale per le controllate stesse, non possono compiere atti dannosi per le controllate, se no ricorrono in responsabilità.

Il legislatore nel 2003 doveva comunque cercare una soluzione che consentisse un certo margine di manovra alla capogruppo per esercitare le direttive, evitando gli abusi.
Di questo si occupa l’art.2497!
L’amministratore di una controllata era sempre in potenziale conflitto di interessi, perché era chiamato a perseguire l’interesse di un altro soggetto terzo diverso dalla società. Era proprio necessario inserire una disciplina.
Esempi di operatività dei gruppi:
- Poniamo che la capogruppo faccia acquistare a una società controllata un bene prodotto dalla stessa capogruppo a un prezzo nettamente superiore a quello di mercato. Questa è un’operazione dannosa per la controllata.
- La capogruppo fa vendere alla società controllata un suo bene, ma sottoposto a condizioni sfavorevoli ad un’altra società del gruppo. La controllata che vende il bene ha un danno, l’altra controllata che acquista quel bene ad un ottimo prezzo ha un vantaggio.
- La capogruppo, quando A ha un bisogno finanziario improvviso, è sempre pronta a fornire i fondi necessari. Oppure la capogruppo è in grado di far ottenere ad A delle condizioni favorevoli quando questa si rivolge alla banche. Dall’appartenenza al gruppo A può subire dei danni o avere dei vantaggi.
Il legislatore ha dovuto tenere conto del fatto che dall’appartenenza al gruppo le controllate possono ricevere anche dei vantaggi che in certe situazioni possono compensare il danno che queste società subiscono per effetto dell’influenza della capogruppo.

I presupposti che fanno scattare l’azione di responsabilità dell’art.2497:
una società esercita attività di direzione e coordinamento nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e commette una violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata. In questo caso sono legittimati attività a promuovere l’azione di legittimità i soci di minoranza della controllata e i creditori della controllata.
I soci possono fare valere un danno al valore o alla redditività della partecipazione sociale, che significa che il socio può subire due tipi di danni:
- danno al valore: per effetto dell’attività illecita il valore della partecipazione sociale è diminuito;
- danno alla redditività della partecipazione: non diminuisce il valore della partecipazione, ma vengono compromesse le prospettive di reddito legate a quella partecipazione.
I creditori invece possono agire quando, per effetto dell’attività di direzione e coordinamento abusiva, si determina una lesione all’integrità del patrimonio della società controllata.
Questa norma è importante perché introduce un nuovo principio: i soci e i creditori possono agire direttamente contro la capogruppo. Potrebbero agire contro gli amministratori della propria società, con la riforma possono agire direttamente nei confronti della capogruppo. Quindi l’eventuale risarcimento del danno stabilito dal giudice andrà direttamente intascato dal socio di minoranza o dal creditore. Anche la società controllata può agire contro la capogruppo.
I soci e i creditori della controllata non possono però azionare questo rimedio contro la capogruppo in un caso previsto dal 2497 comma 3, che dice che il socio e il creditore sociale possono agire contro la società capogruppo, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento.
Il 2 comma dell’art.2497 dice che risponde i n solido con la capogruppo chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e nei limiti del vantaggio conseguito chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Si ampia il novero dei legittimati passivi, colo contro cui si può agire. La prima parte fa riferimento agli amministratori della controllata e agli amministratori della controllante. La seconda categoria riguarda chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito: una controllata.


I vantaggi compensativi che si possono trarre dall’appartenenza al gruppo


L’art.2497 1 comma si conclude dicendo che il danno subito dalla società controllata, quindi di riflesso dai soci di minoranza e dai creditori, va valutato prendendo in considerazione il risultato complessivo dell’attività in gestione della società. È la teoria dei vantaggi compensativi, sviluppata prima del 2003.
Non si può agire con l’azione di responsabilità, quando il danno risulta mancante per i seguenti presupposti:
- alla luce del risultato complessivo dell’attività;
- quando il danno risulta eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Bisogna accertare che il vantaggio compensativo sia effettivo, reale e non solo potenziale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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