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Disciplina dell’attività di direzione e coordinamento - articoli 2497 e seguenti

Con la riforma del 2003 sono stati introdotti gli articoli 2497 e seguenti. Quando c’è controllo non è scontato che ci sia anche attività di direzione e coordinamento. Il controllo è una situazione potenziale, è la potenziale di esercitare un’influenza dominante, l’attività di direzione e coordinamento è invece il concreto esercizio dell’influenza dominante. Partendo da questa distinzione si capisce la previsione dell’art.2497 septies, ove si dice che ai fini di quanto previsto dal presente capo, si presume salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società cooente che le controlla ai sensi dell’art.2359. Si può provare che la controllante non esercita attività di direzione e coordinamento, così non si applicano gli art.2497 e seguenti. L’altra situazione che fa presumere la direzione e il coordinamento è che ci sia una società tenuta a redigere il bilancio consolidato.


Informazione sui collegamenti tra le varie società appartenenti al gruppo: articolo 2497 bis


L’art.2497 bis prevede che la società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta, negli atti e nella corrispondenza, nonché iscrivere l’assoggettamento nel registro delle imprese. Deve quindi dare pubblicità, nel registro delle imprese e negli atti e nella corrispondenza.
Inoltre anche la società che esercita la direzione e il coordinamento deve iscriversi un un’apposita sezione nel registro delle imprese.
Se gli amministratori omettono di adempiere a questi obblighi informativi ne sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di questo importante fatto ha arrecato ai soci o ai terzi.


Obbligo di motivazione delle decisioni influenzate dall’attività di direzione e coordinamento: articolo 2497 ter


L’art.2497 ter prevede che le decisione delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, devono essere analiticamente motivate e devono indicare le ragioni la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Da un certo punto di vista questa norma legittima l’esercizio di attività di direzione e coordinamento, perché dice che se viene assunta una decisione, influenzata dalla capogruppo, questa decisione può essere assunta, ma deve essere motivata, spiegando ragioni e interessi che hanno inciso sulla valutazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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