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Amministratori di fatto nel diritto italiano

Il diritto italiano ha avuto per moltissimi anni un atteggiamento formale nell’accertamento della responsabilità degli amministratori, è arrivato al punto di escludere che si applicasse la disciplina della responsabilità quando fosse dimostrato che la nomina dell’amministratore era nulla. L’atteggiamento prevedeva che non conta tanto ciò che il soggetto fa, ma la sua qualifica. Quindi erano responsabili solo gli amministratori di diritto.
Poi le innovazioni sono arrivate dal diritto pensale: i pubblici ministeri italiani hanno considerato che poco contava se un soggetto era formalmente amministratore di una società, ma contava lo svolgimento effettivo di quelle funzioni tipiche di quell’amministratore in quell’impresa. Quindi si è adottato un criterio sostanzialista e si è iniziato a colpire anche coloro che erano amministratori di fatto.
Inoltre al di fuori del Consiglio di Amministrazione ci poteva essere una decisione presa da un altro soggetto che veniva poi esercita dagli amministratori.

Alla fine si è arrivati a riconoscere che la disciplina prevista dagli amministratori si applica non soltanto in situazioni formali, ma anche in riferimento ad attività tipiche dell’amministrazione, indipendentemente da chi è questo soggetto.
In materia di impresa conta l’esercizio effettivo del potere, quindi se un soggetto di nascosto svolge l’attività di amministrazione, costui è assoggettato alle sanzioni e alle responsabilità degli amministratori.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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