Skip to content

Azioni contro gli amministratori: l'azione sociale

Quest’azione è l’azione che la società, intesa come persona giuridica che è un soggetto distinto dall’amministratore, può pretendere un esatta prestazione da parte dell’amministratore. Se l’amministratore è inadempiente deve pagare i danni che vengono quantificati in sede giudiziaria attraverso questo tipo di azione.

La responsabilità degli amministratori è sempre responsabilità per colpa, mai responsabilità oggettiva. Ci deve essere un danno collegabile ad un obbligo o a un dovere dell’amministratore. Trattandosi di responsabilità contrattuale, la regola di carattere procedurale è che l’onere della prova è distribuito in modo da favorire la società e caricare l’onere sull’amministratore. come in ogni contratto è il creditore, che di fronte alla mancata soddisfazione dell’interesse, che può chiedere al debitore di mostrare la prova contraria. La regola quindi è che la società siede sulla sua posizione e domanda agli amministratore di risarcire i danni, e se non vogliono risarcirli tocca agli amministratori di dimostrare di non essere colpevoli. Se la danno, anche se ci sono stati danni gravissimi, non tocca a loro pagare questi danni.
Processualmente si arriva all’attivazione dell’azione di responsabilità della società contro gli amministratori nel seguente modo. L’assemblea può solo decidere se far decidere ad un giudice l’azione di responsabilità. Quindi per decidere se sono responsabili o la società da una parte e l’amministratore dall’altra con un contratto decidono di non andare in tribunale e decidono loro una soluzione. Oppure se c’è l’azione, non è certo l’assemblea a decidere se gli amministratori sono responsabili, ma decide di far iniziare un processo che potrebbe dichiarare responsabili gli amministratori.
Nella norma previgente era solo l’assemblea che decideva se portare gli amministratori in tribunale. Se non c’era la tragedia generale (fallimento) solo la maggioranza era arbitra se fare o non fare l’azione di responsabilità contro gli amministratori. E il risultato era che in Italia queste azioni non si facevano, perché di solito gli amministratori facevano gli interessi della maggioranza.
Non è più così nel nostro sistema, perché accanto all’azione deliberata dall’assemblea si possono avere delle altre modalità di esercizio delle azioni. Nel 2005 è stata introdotta una norma che consente l’azione anche a seguito di deliberazione del Collegio Sindacale con maggioranza dei 2/3 dei sindaci. Queste sono azioni della società, nel senso che è l’organo (assemblea o collegio sindacale) che impersona la società a fare l’azione contro gli amministratori.

Anche nel caso in cui la minoranza deliberi l’azione di responsabilità essa vale. Ma questa è una disposizione discussa.
L’azione sociale è quella in cui è la società che agisce contro gli amministratori su decisione di un proprio organo, ordinario (assemblea o collegio sindacale) o straordinario (minoranza).
Una volta che viene assunta la delibera, essa non è automaticamente capace di fare iniziare l’azione, ma è un’autorizzazione alla società perché si scelga un avvocato che in tribunale faccia l’azione. Quindi deliberata l’azione, toccherebbe poi agli amministratori stessi dare mandato ad un avvocato, evidentemente però non si può chiedere a questi di fare la causa contro se stessi, quindi occorre rivolgersi al presidente del tribunale per la nomina di un curatore speciale che sostituisce quello che dovrebbero fare gli amministratori.
La legge prevede una solidarietà nella responsabilità, quindi tutti gli amministratori sono aggredibili dall’azione di responsabilità. Chi prova di essere immune da colpa si può sfilare. Ma è la società che sceglie tra tutti quelli che può aggredire, a quale soggetto rivolgersi. Chi è convenuto può far si che coloro che speravano di scappare perché non erano stati convenuti, diventino convenuti. Quindi i chiamati in giudizio possono chiamare gli altri che sono anche loro responsabili.

Se la società agisce contro gli amministratori dando in carico all’avvocato senza che ci sia stata la delibera, che è una condizione di procedibilità, la causa si può iniziare, ma per andare avanti è necessario che arrivi la delibera, che appunto non ne determina la validità, ma la procedibilità.
Se la delibera è assunta con una maggioranza di 1/5 del capitale sociale, l’effetto è duplice:
- viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione in carica a fare gli atti per portare il convenuto in tribunale;
- vengono fatti decadere gli amministratori soggetti dell’azione di responsabilità.
Se la maggioranza non raggiunge il 20%, è possibile la revoca, ma questa deve essere deliberata separatamente.
La stessa assemblea è tenuta a sostituire gli amministratori revocati.
Una volta iniziata l’azione di responsabilità, la società può fermarsi e rinunciare a procedere all’azione prima ancora di deliberarla. Il principio che vale è che la società ha la responsabilità di bloccare in anticipo o interrompere dopo averla iniziata, solo in forme particolare e anche con il veto di una minoranza.
Accade frequentemente che nelle vicende delle società per azioni ci sia dissidio tra gruppi di azionisti, che poi vengono risolte con delle transazioni dei dottori commercialisti. Ma la legge considera efficaci le transazioni solo se sono precedute dall’assemblea. È una causa di nullità se non è stata preceduta la transazione. In assemblea la delibera si considera non assunta se vota contro il 20% del capitale in società non quotate, o il 5% in ipotesi di società quotate, c’è quindi una minoranza di blocco.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.