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Gli organi deleganti del consiglio di amministrazione e l'invalidità delle delibere

Gli organi deleganti del consiglio di amministrazione


Gli ORGANI DELEGANTI devono:
- sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- il Consiglio di Amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari;
- il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Nel passato non si regolavano i flussi informativi dagli organi delegati agli organi deleganti, e in più al posto di prevedere doveri specifici precisi e ben determinati, il Consiglio di Amministrazione aveva un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione. Questo nuovo assetto ha delle ripercussioni notevoli in materia di responsabilità degli amministratori.
Il 6 comma dell’art.2381 prevede una norma finale in cui dice che gli amministratori (tutti) sono tenuti ad agire in modo informato, ciascuno può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite delle informazioni relativi alla gestione della società.
Questo comma ha portato a delle discussioni sulla possibile reintroduzione della valutazione dell’andamento generale sulla gestione, però non è così, perché questa norma vuole dire che ogni qualvolta i deleganti (non esecutivi) agiscono devono farlo con un adeguato e diligente bagaglio informativo alle spalle, quindi essi non possono limitarsi a ricevere le informazioni degli organi delegati, devono vagliare il materiale informativo che gli è stato fornito, se secondo la loro diligenza è sufficiente, allora valutano sulla base di queste informazioni e adempiono diligentemente ai loro poteri. Se invece queste informazioni non sono sufficienti, devono richiedere un supplemento di informazioni (ciascuno amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società).
È peraltro possibile la DELEGA ATIPICA, che è la delega non autorizzata esplicitamente dai soci. In questo caso il Consiglio di Amministrazione al suo interno può comunque attribuire alcune funzioni a uno o più membri. La prassi ritiene che anche senza l’autorizzazione dei soci il Consiglio di Amministrazione può al suo interno fare queste deleghe.
L’art.2392 comma 1, parla di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, oppure fa un esplicito riferimento alle funzioni in concreto ad uno o più amministratori. In questo si è ravvisato un riconoscimento amministrativo delle deleghe atipiche.
In caso di delega atipica si pone un problema se si applica o meno la disciplina dell’art.2381 dal comma 3 a 6. La risposta è negativa, perché se no le due cose sarebbero trattate allo stesso modo e non sarebbe più necessaria l’autorizzazione dei soci. Quindi in presenza di questo regime, gli amministratori non esecutivi non possono limitarsi a vantare sulla base delle informazioni ricevute i vari aspetti prima visti, ma devono compiere un controllo analitico e assiduo sugli amministratori delegati (con delega atipica). Questo era previsto anche dalla norma previgente.


Invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione si costituisce se è presente la maggioranza degli amministratori e delibera con il consenso della maggioranza dei presenti.
Prima della riforma le delibere del Consiglio di Amministrazione potevano essere impugnate solo nel caso di delibere viziate per conflitto di interessi di uno o più amministratori. Si discuteva se oltre a questa unica causa, si potevano configurare altre cause di invalidità. La norma espressamente parlava di questo.
Con la riforma del 2003, è stata dettata la nuova disciplina dell’art.2388.

Il 4 comma dice che sono impugnabili tutte le delibere che non sono prese in conformità della legge e dello statuto. C’è quindi una novità. Si è fatta chiarezza, la norma indica che tutte le delibere prese non in conformità della legge sono impugnabili. Le delibere viziate possono essere impugnate dal Consiglio di Amministrazione, dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro 90 giorni dall’assunzione della delibera. Inoltre possono essere impugnate dai soci, ma soltanto se si tratta di delibere lesive si un diritto individuale del socio stesso.
Per quanto riguarda il procedimento si applicano le norme viste in materia di delibera assembleari. Quand’anche la delibera del Consiglio di Amministrazione venga impugnata con successo (quindi dichiarata invalida) restano comunque salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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