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Gestori di mercato non regolamentati


Cioè i sistemi alternativi di negoziazione che sono i sistemi multilaterali e i sistemi organizzati di negoziazione.
Può essere fatto anche da una banca oltre che da una società di gestione di un mercato regolamentato.
Il regolamento mercati dice che il gestore di un sistema multilaterale deve predisporre regole e procedure trasparenti per il funzionamento del mercato, per la funzione di strumenti finanziari che possono essere negoziati (strumenti finanziari che sono già ammessi alla quotazione in altri mercati e che vengono negoziati pure lì) e che i criteri per la selezione di questi strumenti finanziari siano determinati e trasparenti, come le regole per l’accesso dei operatori.
I gestori devono trasmettere elenco degli operatori ecc. a Consob che deve almeno sapere che succede visto che ha anche qui un potere di vigilanza per tutelare gli investitori, il funzionamento dei mercato ecc.

Riguardo i sistemi multilaterali si sostanziano nella predisposizione di un servizio da parte dell’intermediario che consenta l’incontro di proposte di vendita e di acquisto senza che l’intermediario diventi parte dei relativi contratti.

Art. 19: i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione devono predisporre e mantenere:
• regole e procedure trasparenti per una negoziazione equa e ordinata
• regole sulla selezione degli strumenti finanziari
• disporre procedure per controllare gli utenti che rispettino le regole
• misure per favorire il regolamento efficiente delle negoziazioni
• trasmettere alla Consob, al momento della richiesta di autorizzazione, l’elenco degli strumenti e degli operatori ammessi alle negoziazioni e un documento che illustri le regole del sistema

La Consob esercita vigilanza ispettiva  e informativa. È importante la trasparenza dei prezzi e quindi ci sono regole pre e post negoziazione per l’efficacia del processo di formazione dei prezzi.
Pre negoziazione → (art. 25) sono da fornire almeno le notizie sul sistema di negoziazione.
Post negoziazione → (art. 29) pubblicare le info sulle negoziazioni e giorno ora e prezzo dell’operazione.
Parte importante di regole contenute nel regolamento mercati sono le regole di trasparenza pre e post negoziazione. Con la Mifid e Mifid 2 si è riconosciuta questa attività per la gestione dei sistemi multilaterali perché il legislatore ha puntato sulla concorrenza per promuovere abbassamento dei prezzi, favorire efficienza e trasparenza.
Controindicazioni: rende meno efficiente il meccanismo di formazione dei prezzi. Il prezzo è un punto di riferimento importante e per rimediare si impongono ai gestori di sistemi multilaterali obblighi di trasparenza pre e post negoziazione per rafforzare il processo di formazione dei prezzi.
La post negoziazione riguarda info su operazioni concluse e il prezzo formato. Anche qui queste info sono quelle previste nel regolamento del 2006 (prezzo, giorno ora) e devono essere rese pubbliche e facilmente accessibili.
Borsa italiana gestisce alcuni sistemi multilaterali: AIM e MAC (mercato alternativo del capitale).

I sistemi organizzati di negoziazione

Simile alla definizione di sistema multilaterale ma si distinguono per l’oggetto: non si negoziano tutti gli strumenti finanziari ma solo alcune categorie (strumenti finanziari strutturati, obbligazioni)
Art. 65 quater (Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione) → l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbina gli ordini dei clienti può decidere se, quando e in che misura abbinare due o più ordini all'interno del sistema.
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico.
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attività di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo. 
È l’internalizzatore che decide, livello max di discrezionalità.
Requisiti: non serve l’autorizzazione ma devo comunicare a Consob che si vuole svolgere questo ruolo di internalizzatore sistematico. Consob ha elenco di tutti e nel dare comunicazione bisogna specificare che questa attività ha alcune regole più o meno rispettate dall’intermediario e che la funzione è accessibile ai clienti su base regolare e continua.
Devo comunicare su quali strumenti finanziari voglio fare l’internalizzatore, quali investitori possono avere accesso e modalità con cui si rendono note i prezzi e le quotazioni anche perché le regole di trasparenza pre e post si applicano anche agli internalizzatori sistematici. Le regole di trasparenza però valgono solo per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

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