Responsabilità degli intermediari
Responsabilità degli intermediari: obbligazioni di mezzi e non di risultato.
O la violazione di alcune norme specifiche (non ha fato val di adeguatezza) o del dovere di comportarsi con diligenza.Queste violazioni hanno conseguenze → i tribunali avevano diverse opinioni su sto tema e 2 anni fa sì dà termine a questo dibattito.
C’era una parte della giurisprudenza che diceva che una violazione di una norma imperativa visto che si parla di un interesse pubblico, prevede la nullità del contratto.
Bisogna ripristinare la situazione patrimoniale che c’era prima del contratto.
Un altro filone dice che non c’è nullità perché ciò che viene violato sono norme di comportamento che riguardano o la fase pre contrattuale o alla fase esecutiva del contratto.
La conseguenza civilistica è in termini di risarcimento e non di invalidità. Se c’è responsabilità pre-contrattuale c’è un risarcimento
La cassazione ha detto che nell’ordinamento non si può rinvenire norme che ricolleghino la nullità come conseguenza e quindi se c’è questa violazione c’è la conseguenza ordinaria: risarcimento.
Occorre provare il danno e il nesso tra inadempimento e danno e questo è difficile perché magari il danno non è legato alla cattiva condotta dell’intermediario.Art. 23 del TUF nel comma 6: crea un’inversione dell’onere della prova. Spetta all’intermediario provare che ha fatto il possibile per evitare il danno ma in realtà non è proprio così perché valgono i normali principi civilistici: il cliente deve provare la violazione da parte dell’intermediario. Spetta poi all’intermediario nonostante la violazione dimostrare che ha fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare conseguenze dannose.
Come si fa valere sta responsabilità? Si può fare causa al tribunale competente e siccome le cause costano tanto, per facilitare è stato istituto un arbitro per le controversie finanziarie (collegio con esperti) presso cui devo fare un reclamo pagando una cifra non esagerata rispetto a una causa normale (20-50euro) e poi si decide velocemente.
OCF è un organismo costituito dalle associazioni rappresentative dei consulenti che ha tante competenze: riceve reclami dai clienti. Ho anche la strada quindi di mandare la lettera all’OCF che aprirà un’istruttoria. Però l’esposto all’OCF non ha mai come conseguenza una condanna dell’intermediario al risarcimento danni. L’OCF fa sanzioni amministrative a carico dell’intermediario (multa di tot, lo sospende, lo radia dall’albo) solo per fare giustizia.
Se un consulente è sospeso dall’albo la banca per cui lavora magari lo revoca dal mandato (non dico che lo licenzia perché l’intermediario non è un dipendente dell’intermediario). Un consulente non indipendente ha un certo portafoglio di clienti e se l’intermediario decide di interrompere il rapporto con il consulente, deve riconoscergli un’indennità di fine rapporto in % al valore del portafoglio gestito dal consulente.
Se c’è una revoca del mandato per giusta causa (perché ha fatto casini) non è dovuta nessuna indennità al consulente e quindi l’intermediario si può riappropriare del portafoglio gestito dal consulente.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Bellati
[Visita la sua tesi: "Le politiche monetarie non convenzionali"]
- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Economia
- Corso: EIF (Economia Istituzioni Finanziarie)
- Esame: Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Docente: Andrea Pericu
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