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NOMINA NELLA SRL


I componenti del CdA sono eletti a tempo indeterminato, se non diversamente previsto. La designazione dei primi amministratori avviene con atto costitutivo. Proprio perché gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato, non è chiaro se la nomina degli amministratori nell’atto costitutivo faccia parte della parte “duratura” dell’atto costitutivo (cioè quella parte che per modificarla occorre una delibera dell’assemblea) [nella SRL le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberate dall’organo collegiale, cioè l’assemblea. Nelle SRL non si parla di assemblea ordinaria o straordinaria]. Questo resta un dubbio legato al fatto che la nomina è a tempo normalmente indeterminato.
Gli amministratori nominati in un momento successivo sono  nominati con decisione dei soci. L’art 2479 ci dice che tra le decisioni dei soci c’è anche la nomina degli amministratori. Nelle SRL ci sono le decisioni dei soci e le decisioni delle assemblee.
Art.2479 Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
….
Le decisioni dei soci sono modalità di assunzione delle decisioni non collegiali. L’assemblea è un organo collegiale. L’organo collegiale non è sempre obbligatorio: diventa obbligatorio solo rispetto ad alcune delibere (ad es: modifica dell’atto costitutivo).
Per capire come funziona la nomina degli amministratori nelle SRL occorre leggere due norme che ad una prima lettura sembrerebbero tra loro contraddittorie: l’art 2475 1° comma e l’art 2479 2° comma nr 2.
Art.2475 Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
Art.2479 Decisioni dei soci
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
Da una parte si dice che l’amministrazione è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci, salvo che non sia diversamente previsto. Dall’altra, la nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo, è riservata alla competenza dei soci. Sembrerebbero contraddirsi. Queste due norme vanno lette necessariamente all’articolo 2468 3°comma
Art.2468 Quote di partecipazione.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione.
I soci possono nominare gli amministratori con decisione dei soci ma, se l’atto costitutivo lo prevede, la nomina degli amministratori può provenire anche dai titolari di diritti particolari riguardanti l’amministrazione. Cioè, è possibile, attraverso l’atto costitutivo, prevedere che alcuni soci siano titolari di diritti particolari relativi all’amministrazione. Questi diritti particolari potrebbero prevedere la possibilità per i soci di nominare uno o più componenti dell’organo di gestione. È dunque possibile, attraverso l’autonomia statutaria, laddove i soci ne avvertano l’esigenza, di attribuire dei diritti particolari a qualcuno di essi affinché quello stesso socio titolare del diritto particolare abbia la possibilità di interferire sulla nomina dei componenti dell’organo di gestione.

Secondo l’art 2449 1°comma, esiste la possibilità per lo Stato o ente pubblico titolare di una partecipazione nell’ambito della società, di nominare i propri amministratori proporzionalmente alla partecipazione che possiede.
Art.2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Questa norma pare estensibile alle SRL.
Non è estensibile alle SRL il sistema della cooptazione disciplinato dall’art 2386 1° comma. Cioè quel sistema che consente agli amministratori rimasti in carica di auto scegliersi fino alla successiva assemblea gli amministratori che poi dovranno essere ratificati dall’assemblea.
Ci sono molti dubbi sull’applicabilità dell’art 2409 cioè la nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario. Prima del 2003 era sicuramente applicabile anche alle SRL. Dopo il 2003, non è stato richiamato quindi ci sono orientamenti contrastanti. La Corte Costituzionale sostiene che non sia applicabile;  il Tribunale di Milano sostiene invece che sia applicabile.
Da anni è in ballo la riforma fallimentare. Se questa andrà in porto allora il 2409 sarà reintrodotto e quindi reso applicabile/accessibile per tutte le SRL.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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