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Nomina degli amministratori

Cosa utilizzeremo nel corso? → codice civile; TUF; leggi speciali; regolamenti circolari (normativa secondaria); clausole statutarie; codice di autodisciplina; patti parasociali (accordi tra soci che si affiancano allo statuto); regolamenti assembleari; prassi/usi e consuetudini; massime notarili.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Di norma, la nomina degli amministratori proviene dai soci. Sono questi ultimi a scegliere i loro gestori. Tuttavia ci sono regole e sistemi differenti a seconda che si tratti di società di persone o di capitali.

Investitura formale → è un incarico formalmente dato ad un soggetto. Nelle società di persone non si parla di nomina perché c’è una norma che dice che salvo diversamente previsto, tutti i soci sono amministratori. Quindi in assenza di investitura formale c’è una norma che indica chi sono gli amministratori.
Amministratore di fatto → non ha un investitura formale (non si può parlare di nomina).
Nella SPA → c’è l’ipotesi dell’amministratore nominato:
  • dai titolari di strumenti finanziari partecipativi;
  • dallo Stato o ente pubblico;
  • dal prefetto;
  • dal tribunale.
[In tutti questi casi c’è un’investitura formale che però non proviene dai  soci.]

Nelle SPA c’è la possibilità di avere azioni a voto plurimo (nelle SPA chiuse) o maggiorato (in quelle aperte) → particolare influenza di un azionista che ha più potere nella scelta degli amministratori.
Nella SRL → possibilità di nomina da parte del golden share.
Patti parasociali → forma di controllo di alcune decisioni attraverso i sindacati di voto.
L’amministratore deve accettare l’incarico, di cui si deve dare informazione attraverso l’iscrizione del registro delle imprese (l’amministratore deve risultare dal R.I.).

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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