Skip to content

Dal rapporto giuridico alla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale



Il RAPPORTO GIURIDICO è una relazione giuridica tra soggetti determinati in cui un soggetto è nel lato attivo (creditore) ed un altro soggetto è nel lato passivo (debitore). Il soggetto attivo vanta il DIRITTO SOGGETTIVO = DIRITTO DI AGIRE (libertà di agire) per soddisfare i propri interessi protetto dall’ordinamento giuridico. Il diritto soggettivo contiene le facoltà cioè chi ha un diritto di proprietà su un bene immobile con un giardino, per es, ha facoltà di goderne in maniera piena ed esclusiva quindi può evitare che altri entrino. Questi diritti soggettivi sono conferiti per tutelare un diritto altrui qualche volta e non per tutelare un interesse proprio basti pensare alla potestà genitoriale in cui i genitori hanno la rappresentanza legale del minore e quindi hanno un diritto riconosciuto dalla legge ma l’esercizio non è libero perché. essendo a tutela di un interesse altrui, è un obbligo a mantenere ed educare la prole. Il tutore è alla stessa stregua dei genitori sotto tale aspetto.

I DIRITTI SOGGETTIVI si dividono in ASSOLUTI e RELATIVI. I primi sono di due tipi e cioè: i DIRITTI CHE ATTENGONO ALLA PERSONA quali: il diritto al nome, alla personalità e i DIRITTI REALI che hanno ad oggetto un bene (proprietà).
I DIRITTI RELATIVI sono quelli di CREDITO. Sono diritti in cui vi è un soggetto attivo (creditore) ed un soggetto passivo (debitore) entrambi determinanti per far nascere il DIRITTO ASSOLUTO RELATIVO.
Dal lato passivo distinguiamo il DOVERE dall’OBBLIGO. Nel linguaggio comune si tendono a confondere i due termini cosa che in un contesto giuridico NON deve avvenire.

Precisiamo le due tipologie ed in primis l’OBBLIGO = SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA PASSIVA CHE SI PONE DAVANTI AD UN DIRITTO RELATIVO, DI CREDITO; il DOVERE = SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA PASSIVA PER CIO’ CHE ATTIENE UN DIRITTO ASSOLUTO.
Quando distinguiamo diciamo che: I DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI sono validi ERGA OMNES (verso tutti), i DIRITTI RELATIVI solo nei confronti di apposite persone (per es: il DEBITORE).
Questa distinzione tra DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI e RELATIVI è necessaria ma non sufficiente perché dagli anni Settanta in poi è stato introdotto, su una famosa sentenza riferita ad un giocatore del Torino Calcio, il principio della TUTELA AQUILIANA o EXTRA CONTRATTUALE DEL DIRITTO DI CREDITO.

Questo giocatore del Torino calcio, avendo stipulato un contratto con la sua società, si impegnava a fornire le sue prestazioni sportive allenandosi e disputando le partite e la società doveva pagargli uno stipendio a fronte del contratto calcistico in essere che legava i due contraenti. Successe che tale giocatore fu investito da un automobilista e non potè più giocare a calcio e quindi non era più in grado, per un evento casuale, di prestare la sua attività per il Torino e tale eventualità costituì un UNICUM tant’è che si decise di adire la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE per capire se il diritto di credito del Torino Calcio, che era il diritto di ottenere una prestazione sportiva, poteva essere fatto valere al di fuori del rapporto obbligatorio e quindi nei confronti di questo investitore in quanto TERZO. La Cassazione affermò che contro il fatto illecito commesso dal terzo che reca danno al diritto di credito (nel nostro caso danno al Torino calcio, una delle due parti del rapporto obbligatorio, che non può più avere le prestazioni del giocatore), la stessa società poteva agire per avere il risarcimento nei confronti quindi dell’investitore. Da quella sentenza si è aperta una voragine ammettendosi quindi la TUTELA AQUILIANA. Tale situazione può riscontrarsi anche nell’ipotesi della vendita o meglio dell’inadempimento del preliminare di vendita per effetto del doloso comportamento di un terzo inadempiente.

Per esempio Tizio promette a Caio di vendere un immobile e Caio promette di acquistarlo; ad un certo punto Sempronio viene a sapere dell’accordo (promessa di vendita) e, siccome gli sta antipatico Tizio, va dal debitore Caio e gli dice che, siccome vuole acquistare, è disposto a dargli di più per concludere subito la vendita a suo favore e quindi subentra nell’acquisto. Bisogna notare che Tizio era obbligato a vendere a Caio (primo promissario acquirente) per cui il primo promissario acquirente ha un diritto di credito soggettivo nei confronti del promittente venditore che è inadempiente però ha titolo in un rapporto obbligatorio che ha origine nel contratto preliminare di vendita ma, siccome l’inadempimento del promittente è basato sul terzo, ha anche tutela nei confronti del terzo facendo valere la sua RESPONSABILITA’ EXTRA – CONTRATTUALE quindi un diritto di credito è fatto valere non solo nei confronti dell’altro soggetto del rapporto giuridico ma anche nei confronti del terzo che, col proprio atteggiamento, ha indotto all’inadempimento il proprietario nel nostro caso. Da ciò non si può più dire che i diritti di credito o relativi possono essere fatti valere solo nei confronti del debitore e creditore, tra soggetti determinati, perché si è ammessa la tutela del diritto di credito anche nei confronti del terzo. Il terzo, in alcun modo, può essere danneggiato dalla relazione giuridica tra debitore e creditore, principio fondamentale. Detto ciò la distinzione è un’altra e cioè nei rapporti obbligatori e nei diritti relativi; l’interesse del titolare del diritto soggettivo ha bisogno della collaborazione del venditore per realizzarsi.
Supponiamo che io debba avere X euro per il codice civile che ha la collega; io ho un diritto di credito relativo nei confronti della collega e per poter soddisfare questo diritto, mi occorre che la collega paghi il prezzo convenuto di X euro del codice civile a me quindi serve la sua collaborazione. Se non adempie, io ho gli strumenti coattivi di tutela del mio diritto di credito (ingiunzione di pagamento per esempio).

Altro esempio: io sono proprietario di un immobile e per godere dell’immobile non ho bisogno di nessuno, mi occorre solo che TUTTI si astengano dall’ostacolare la mia libertà di godimento. L’elemento distintivo è la necessità di collaborazione da parte del venditore a differenza di quanto avviene coi diritti assoluti come il nome. Il diritto soggettivo si manifesta sia a TITOLO ORIGINARIO che DERIVATIVO. Il primo si ha quando si acquista ex novo basti pensare a chi per esempio occupa una casa abbandonata e dopo un certo numero di anni, venti, ne diventa proprietario mentre si connota il secondo caso (DERIVATIVO) quando il diritto è trasferito dal titolare. La successione del diritto avviene a titolo PARTICOLARE o UNIVERSALE.
La prima fattispecie si ha quando ci sta un acquisto di tipo derivativo; se succedo nel diritto di proprietà a Tizio si realizza la successione a titolo particolare (contratto di vendita). La successione a titolo universale si ha quando acquisto il diritto nell’universalità del patrimonio quale accade con l’eredità in materia successoria.
La distinzione tra ATTO NEGOZIALE E NON è basilare in diritto privato. Teniamo presente che quando si considera un rapporto giuridico, la posizione del soggetto passivo la individuo in termini di OBBLIGO/DOVERE a seconda della qualifica della situazione giuridica soggettiva del lato attivo per cui se sto esaminando un diritto soggettivo assoluto (diritti della personalità o diritti reali) evidentemente a fronte di questa posizione giuridica soggettiva forte che ha sul titolare vi è un dovere di astensione. Questo è il sistema attraverso cui si individua tutta quella panoramica che costituisce, insieme alle obbligazioni, al contratto ed alle successioni e persone, il terzo grande caposaldo del diritto privato: la RESPONSABILITACIVILE. Tutto ciò perché quando si affronterà il contratto, diremo che la responsabilità civile conosce due grandi famiglie: la RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE e QUELLA DA FATTO ILLECITO DETTA AQUILIANA.

La responsabilità civile contrattuale è quella che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente tra soggetti determinati quindi inadempimento di un obbligo non di un dover; cioè l’obbligo di pagare il prezzo se io ho venduto un codice per cui Tizio l’ha comprato (mi doveva pagare il prezzo che è il corrispettivo del trasferimento del diritto di proprietà e se non lo fa ho un diritto di credito), sarà quindi inadempiente al suo obbligo in tal caso cosicchè posso far valere la sua responsabilità in due modi: o chiedendo l’adempimento del suo obbligo o chiedendo la risoluzione del contratto. In entrambi i casi, comunque, si configura il risarcimento del danno per mancato pagamento. La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito è incardinata nel nostro ordinamento nell’art. 2043 che pone un principio di atipicità dell’illecito civile cioè il nostro legislatore ha posto una clausola generale senza elencare tutte le atipicità attraverso le quali valutare di volta in volta se quel particolare comportamento o relazione, tenuto dal soggetto, integri o meno gli elementi richiesti da questa clausola generale per qualificarsi un fatto illecito. QUALSIASI ATTO DOLOSO O COLPOSO CHE CAGIONI AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO OBBLIGA CHI HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO. L’atipicità si rinviene nell’art. 2043 c. c. Questa responsabilità da fatto illecito si pone come conseguenza della violazione di un dovere. I soggetti che entrano in contatto con le proprie sfere giuridiche, nella responsabilità da fatto illecito aquiliana, non avevano, prima del fatto che costituisce un illecito, alcun tipo di obblighi, rapporti.
A fronte della violazione di un dovere le due sfere giuridiche entrano in contatto e si crea l’obbligo risarcitorio da ciò nasce un’obbligazione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Giuseppe Rondinone
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.