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Primi cenni sul contratto e le inevitabili influenze normative comunitarie



Il contratto è un vincolo giuridico fondamentale (pacta sunt servanda = i patti devono essere rispettati): HA FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI. Il diritto privato pervade ogni aspetto della quotidianità: conti correnti bancari o postali, trasporto ferroviario, operatori telefonici. Ciò che vincola è il rapporto obbligatorio. La legge italiana del 1942 del Codice Civile all’art. 1341 (condizioni generali del contratto) prevede che i contraenti siano obbligati a rispettare accordi anche senza averne preso diretta conoscenza poiché la stessa si sarebbe potuta comprendere con l’ordinaria diligenza, si dà per acquisita.
In Europa ed in Italia si è registrata un’asimmetria informativa tra i contraenti cioè ci stava uno squilibrio giuridico tra le parti (aspetto economico più forte di quello sociale). Oggi si tende a tutelare il consumatore tant’è che vi è il TESTO UNICO DEL CONSUMO O CONSUMATORE che compatta tutte le legislazioni per proteggere tale soggetto. Il diritto segue la società. Questa tendenza a indirizzarsi verso il contraente più debole si è diffusa anche all’estero.
Quando si arriva ad una codificazione , vi è la pretesa di normare organicamente i rapporti tra privati ed in ciò si devono leggere i rapporti tra leggi speciali e codice civile. La legge speciale disciplina una materia, una serie di istituti che non sono stati normati nel codice civile. L’esempio evidente di ciò è il fallimento dell’impresa collettiva legata a società commerciali. Poniamoci il quesito: perché la legge sul fallimento è stata tenuta fuori dal codice? Perché risulta più appropriato in un contesto giuridico di leggi speciali. Oggi il rapporto è mutato. All’epoca si intendeva sottolineare la centralità del diritto civile e all’esterno una serie di leggi speciali che normavano casi ad hoc come il fallimento. Dagli anni settanta è cambiata la storia con una produzione alluvionale di leggi già previste dal codice civile per cui per es. con la legge sull’equo canone si disciplinarono aspetti della locazione di beni immobili prevedendo che beni immobili ad uso residenziale dovessero avere un canone prestabilito per legge (equo canone). Ci stava la necessità di sviluppare un mercato di alloggi. Per stipulare un contratto abitativo il conduttore va dal proprietario per concordare un giusto canone. Tutto ciò considerato perché il contratto di locazione è disciplinato sia in una legge speciale (legge sull’equo canone) sia dal codice civile. Le leggi speciali regolano materie anche disciplinate dal Codice ma con logiche antitetiche, difformi. Per es: per il codice civile posso non avere limiti nell’entità del canone che chiedo e nella durata magari, ma questa legge ne prevede un’entità diversa nelle leggi speciali. La centralità della codificazione è stata persa a causa delle produzioni normative di origine europea e delle leggi regionali. Fino agli anni ’90 circa a parte la disciplina dell’impresa che aveva subito degli scatenamenti ad opera di norme europee, la restante parte era rimasta scevra da influenze comunitarie. Dagli anni ’90 in poi la statuizione del contratto è stata stravolta perché sono state acquisiti elementi comunitari. Ci sono due forme nel modus operandi comunitario attraverso cui si legifera: la prima è il REGOLAMENTO direttamente applicabile nello Stato membro poi ci sono le DIRETTIVE più numerose, norme approvate dall’Unione Europea che devono essere recepite. Con tale acquisizione sono nati i problemi poiché da una parte si è notato un peso politico italiano di certo non brillante a differenza di quello franco – tedesco e ciò ha creato difficoltà di recepimento nel nostro ordinamento in quanto tali norme erano ispirate da contesti nazionali completamente diversi dal nostro. Il privatista fino agli anni ’90 se doveva stipulare un contratto di compravendita di un immobile era tranquillo poiché aveva solo gli articoli del codice civile da seguire ma da lì in poi si sono susseguiti i problemi.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Giuseppe Rondinone
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