Ci si sofferma in primis su una disamina storico – giuridica basata sui prodromi del Codice Civile in Italia con le inevitabili influenze del Code Civil napoleonico del 1804 per poi accennare al contratto come previsto nel nostro ordinamento civile senza trascurare le incessanti ingerenze comunitarie che lo hanno interessato sempre di più. Successivamente ci si orienta a considerare, dopo un breve cenno al rapporto Stato – Regioni in Italia, il rapporto giuridico e la distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extra contrattuale (aquiliana). In ultima analisi si analizzano i concetti basilari di persona, soggetto e parte e si conclude con le importanti pronunce della Corte di Cassazione sui diritti del nascituro confrontate con quanto previsto in ambito UE e non.
A.A. 2016/2017
Diritto Privato
di Giuseppe Rondinone
Ci si sofferma in primis su una disamina storico – giuridica basata sui prodromi
del Codice Civile in Italia con le inevitabili influenze del Code Civil napoleonico
del 1804 per poi accennare al contratto come previsto nel nostro ordinamento
civile senza trascurare le incessanti ingerenze comunitarie che lo hanno
interessato sempre di più. Successivamente ci si orienta a considerare, dopo
un breve cenno al rapporto Stato – Regioni in Italia, il rapporto giuridico e la
distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
(aquiliana). In ultima analisi si analizzano i concetti basilari di persona, soggetto
e parte e si conclude con le importanti pronunce della Corte di Cassazione sui
diritti del nascituro confrontate con quanto previsto in ambito UE e non.
A.A. 2016/2017
Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica
Amministrazione
Esame: Istituzioni di Diritto Privato
Docente: Prof. Antonio Tullio1. Breve excursus storico e introduzione al diritto privato
Andando indietro nel tempo per tanti anni, in Italia, la fonte per eccellenza del diritto privato è stato il
Codice Civile del 1865 che, a sua volta, traeva origine e sostanza dal Codice Civile napoleonico del 1804. Il
codice civile voluto da Napoleone Bonaparte ha connotato significativamente alcuni istituti giuridici
fondamentali ripresi successivamente nelle produzioni codicistiche successive fino all’ultima del 1942 quale
l’eredità (art. 742) statuendo che: l’eredità si divide in parti uguali tra i discendenti.
Nel 1882 fu emanato il Codice del Commercio in Italia che disciplinò i rapporti in cui una delle parti era un
imprenditore. Sia il codice civile italiano del 1865 che il codice del commercio del 1882 presero spunto dal
codice civile napoleonico e dal codice del commercio francese. Codice civile e codice del commercio
normavano gli stessi istituti per es: il contratto di vendita (accordo tra due o più parti per regolare,
modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale). Il contratto di vendita trasferì il diritto
di proprietà sul bene a fronte di un corrispettivo detto prezzo. Se il contratto di vendita interveniva tra 2
privati cittadini, nessuno dei quali imprenditore, si applicava si seguiva la statuizione riferita al contratto di
vendita del codice civile del 1865; se, invece, una delle parti contraenti era un imprenditore si seguiva la
normazione prevista per il contratto di vendita secondo il Codice del Commercio del 1882. In definitiva, lo
stesso contratto di acquisto aveva una differente previsione a seconda se c’era o meno un imprenditore come
parte contraente. A tal riguardo nel caso ci fosse si creava una disparità a favore dell’imprenditore
maggiormente tutelato. Si arrivò al 1942, anno in cui si è avuto l’attuale Codice Civile in Italia. Alla fine
della Seconda Guerra Mondiale il legislatore italiano promulga tale codice che nasce dall’unione dei due
precedenti codici. Quindi non più una diversificazione di previsione ma vi fu una disciplina unitaria. Ci sono
sei libri nel nostro codice: Persone e Famiglia, Successioni, Diritti di proprietà e diritti reali, obbligazioni e
contratti, impresa e lavoro e tutela dei diritti. A questa unione si arrivò attraverso quella che i giuristi
chiamano “commercializzazione del diritto privato”. La ricchezza nel ’42 in Italia riguardava i latifondisti.
Tutta la disciplina del codice si basava su tale aspetto. Comunque la previsione della commercializzazione
del diritto privato ha aperto al passaggio dalla ricchezza agricola alla ricchezza industriale del periodo post-
bellico. L’idea di contratto del ’42 era di accordo in senso di effusione, incontro di volontà.
Giuseppe Rondinone Sezione Appunti
Diritto Privato