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Dai modi di estinzione dell’obbligazione ai concetti di danno emergente e lucro cessante



Vi sono modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Nello specifico l’obbligazione può estinguersi per NOVAZIONE OGGETTIVA (le parti stabiliscono che l’obbligazione originaria sia sostituita da una nuova diversa per oggetto o per titolo - causa). La volontà della novazione deve evincersi tra le parti in modo chiaro. Altra modalità di estinzione è la remissione: atto abdicativo (il creditore rinuncia ad un suo diritto in favore del debitore). Ulteriore modalità di estinzione è la COMPENSAZIONE: debitore e creditore sono titolari di reciproci rapporti di debito-credito (Tizio titolare di un credito nei confronti di Caio e Caio è titolare di un credito nei confronti di Tizio).

Si parla di COMPENSAZIONE LEGALE (PER LEGGE) quando i crediti reciproci hanno delle caratteristiche: in primis OMOGENEI (somme di denaro contro somme di denaro), LIQUIDI (determinati nel loro preciso ammontare) ed ESIGIBILI. Un credito non è esigibile quando essendovi un termine non si può richiedere prima della sua scadenza fissata dalle parti. La compensazione può operare anche in ambito di procedimento giudiziale (una parte agisce in giudizio per far valere un credito, l’altra parte oppone, in compensazione, un credito omogeneo ed esigibile ma può non essere anche liquido purchè sia di pronta liquidazione determinabile dal giudice. Da ultimo vi è la COMPENSAZIONE VOLONTARIA che prevede accordo tra le parti che nella loro autonomia negoziale possono liberamente decidere e possono riguardare crediti disomogenei. Altra modalità estintiva dell’obbligazione è la CONFUSIONE (creditore e debitore coincidono). Ciò accade nel fenomeno successorio per esempio. Altra modalità estintiva è data dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Se la prestazione oggetto dell’obbligazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, il debitore è liberato dalla sua obbligazione. Il soggetto inadempiente è responsabile contrattualmente o da inadempimento dell’obbligazione. Si parla di responsabilità contrattuale tutte le volte in cui vi è inadempimento dell’obbligazione anche se non sorge da un contratto.

Il primo effetto che discende da inadempimento è la RESPONSABILITADEL DEBITORE che se non adempie è tenuto al risarcimento del danno a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento è stato dovuto ad impossibilità non imputabile allo stesso. Il danno da inadempimento cui è tenuto a rispondere il debitore inadempiente può essere liquidato sotto due voci: DANNO EMERGENTE (perdita patrimoniale arrecata all’altra parte) e LUCRO CESSANTE (mancato guadagno). Per esempio consideriamo il caso del fornitore che deve portare una fornitura di gasolio ad un albergatore di montagna; se non riesce ad ottemperare a tale obbligo si configura un inadempimento esclusivamente imputabile a lui e non essendoci stata la consegna in pieno inverno in montagna si determina il congelamento dell’impianto di riscaldamento che arriva, magari, a scoppiare. Si è quindi avuto un DANNO EMERGENTE (perdita di valore dell’impianto) ma anche LUCRO CESSANTE (mancato guadagno). Il danno risarcibile è quello che risulta come conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento, danno prevedibile quando è sorta l’obbligazione. Danno provato dal creditore se non può esserlo pur avendo il creditore cercato di farlo in ogni modo, il giudice può liquidarlo secondo giustizia cioè in via equitativa (per esempio danno relativo alla reputazione professionale). La prestazione che il debitore deve eseguire deve essere esatta, come si fa a stabilirlo?

Tratto da AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ di Giuseppe Rondinone
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