Dalle modifiche del rapporto obbligatorio dal lato passivo alla surrogazione
Passiamo alle modificazioni del rapporto obbligatorio dal lato passivo, qui si modifica il soggetto passivo del rapporto obbligatorio. In questo caso per il creditore non è indifferente avere Tizio o Caio come debitori poiché un soggetto può essere più capace di adempiere. Possiamo quindi affermare che la regola generale nei tre casi di modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo è che il nuovo debitore, di regola, si aggiunge al debitore originario. Solo laddove il creditore lo consenta, il debitore originario può essere liberato e il creditore potrà agire nei confronti del nuovo debitore.
Le modificazioni passive del rapporto obbligatorio sono tre: DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE, ACCOLLO. La delegazione è una fattispecie trilaterale in cui abbiamo il debitore (DELEGANTE), un terzo (DELEGATO) ed il creditore originario (DELEGATARIO). Nella delegazione il debitore delega il terzo ad obbligarsi, ad eseguire la prestazione da lui dovuta nei confronti del creditore. Per capire la delegazione bisogna considerare che tra il debitore (delegante) ed il terzo (delegato) esiste un rapporto di provvista che va separato dal rapporto tra debitore e creditore (rapporto di valuta). Nella delegazione il pagamento, fatto dal debitore delegato al creditore delegatario, vale come se fosse fatto dal debitore delegante direttamente al creditore delegatario (in termini di rapporto di valuta), vale come se fosse stato fatto dal terzo delegato al debitore delegante. Pensiamo alla banca che funge da terzo delegato; il debitore delegante è il correntista; tra il debitore delegante ed il terzo (banca) delegato vi è un rapporto di valuta perché il correntista ha depositato soldi in banca ed ha un credito restitutorio nei confronti della banca. In forza di questo rapporto di provvista il correntista, anziché pagare direttamente il suo debitore, delega la banca a pagare il suo debitore. Il rapporto torna nel momento in cui vi è il rapporto di valuta che giustifica la delega.
La delegazione può essere di due tipi: delegazione a promettere quando il terzo delegato si obbliga ad eseguire la prestazione (in questo caso vi è un nuovo debitore che si affianca a quello originario) o una delegazione di pagamento quando il terzo paga direttamente (modalità di pagamento alternativa). La delegazione può essere anche liberatoria e di regola cumulativa quando, a fronte dell’obbligo assunto nei confronti del terzo delegato, il creditore delegatario decida di liberare il debitore originario delegante. L’espromissione è una fattispecie diversa, non dissimile dalla delegazione; l’unica differenza sta nel fatto che l’espromissione è un rapporto bilaterale tra il terzo ed il creditore (art. 1272). Il terzo assume nei confronti del creditore la stessa obbligazione cui era tenuto il debitore originario senza delegazione (senza delega), il terzo assumerà l’obbligazione spontaneamente per vari motivi. Per esempio ciò può accadere se il terzo è genitore del debitore originario; in questo caso il terzo si obbliga in solido (assume l’obbligazione solidalmente, la stessa è plurilaterale: sono obbligati sia il debitore originario sia il terzo a meno che, anche in questo caso, il creditore decide di liberare il debitore originario ed avremo un’espromissione liberatoria con un unico soggetto debitore).
L’accollo è un accordo tra il debitore ed il terzo e può essere interno od esterno. E’ interno quando rimane un accordo tra il debitore originario ed il terzo; in questo caso il terzo si obbliga a procurare al debitore quanto necessario per estinguere l’obbligazione nei confronti del creditore quindi non siamo in presenza di una vera modificazione nel lato passivo del rapporto creditorio perché il creditore mantiene come unico debitore quello originario. L’accollo intercorre solo tra debitore ed il terzo ma il creditore non acquista alcun diritto nei confronti del terzo a meno che le parti non decidano di attribuirgli tale diritto cioè quando l’accollo è aperto al creditore e si parla di ACCOLLO ESTERNO: quando le parti (il debitore ed il terzo) attribuiscono al creditore il diritto di esigere la prestazione direttamente dal terzo. Anche in questo caso l’accollo è cumulativo nel senso che al debitore originario si aggiunge ul altro soggetto, l’accollante, per cui abbiamo due rapporti obbligatori a meno che anche in questo caso il creditore non liberi il debitore originario mantenendo il terzo come unico obbligato. Abbiamo sempre un soggetto che si aggiunge al debitore originario a meno che il creditore non decida di liberarlo. Da ciò possiamo passare alle obbligazioni PLURISOGGETTIVE cioè SOLIDALI. Esse sono dette solidali perché vi sono più soggetti che compongono sia la parte attiva che passiva del rapporto obbligatorio. Possiamo avere una solidarietà attiva ed una passiva; si ha quella attiva quando vi sono più creditori ed un unico debitore: più soggetti che vantano lo stesso diritto di credito nei confronti dell’unico debitore. Di contro vi è solidarietà passiva se vi è un unico creditore e più soggetti obbligati nei confronti dell’unico creditore. Nella solidarietà attiva il debitore si libera eseguendo la prestazione intera nelle mani di uno tra i creditori poi sarà un problema interno ai creditori ripartirsi l’unica prestazione ricevuta dal debitore, la solidarietà attiva deve essere provata. Vi è solidarietà attiva quando vi è il titolo che la prevede dal lato attivo; diversamente si presume che ci sia parziarietà dell’obbligazione cioè ciascuno dei creditori sia titolare per una propria parte e l’obbligazione sarà parziaria e non solidale. Essendo parziaria il debitore dovrà eseguire la prestazione in maniera ripartita; quindi se abbiamo 3 creditori che vantano un credito di 30 ciascuno, si presume che la prestazione sia parziaria quindi il debitore dovrà pagare 30, 30, 30; ma se dal titolo emerge che i creditori sono titolari in solido del loro diritto di credito , il debitore, che deve complessivamente 90, può eseguire la prestazione nelle mani di uno solo dei creditori e gli altri due avranno titolo a pretendere 30 e 30. Nel lato passivo vige la regola inversa e cioè, se vi è una situazione con più debitori ed un creditore, si presume che questi sono obbligati in solido, cioè dal lato passivo si presume la solidarietà. Quindi il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno tra i debitori; ipotizziamo che ci sia un creditore che vanti un credito di 90 e ci siano tre debitori che nei loro rapporti interni siano tenuti a corrispondere per 30, 30, 30 o per quote diverse, il creditore può esigere l’intera prestazione pari a 90 da quel debitore maggiormente solvibile. La solidarietà aumenta le chances di soddisfacimento del credito. Se la prestazione è eseguita da uno dei condebitori, l’obbligazione si estingue ed il creditore non può aggredire gli altri debitori. Il debitore solvens ha un diritto di regresso per farsi pagare dagli altri condebitori. Soffermiamoci ora sull’obbligazione alternativa: vi sono dei casi in cui il debitore si può liberare eseguendo l’una o l’altra tra le due prestazioni dedotte in obbligazione. Ci sono obbligazioni che attribuiscono al debitore la possibilità di eeseguire l’una o l’altra prestazione. In questo caso il debitore non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e dell’altra; il debitore deve scegliere se eseguire l’una o l’altra prestazione salvo che le parti non l’abbiano riservata al creditore o ad un terzo. Se una delle due prestazioni diviene impossibile, nelle obbligazioni alternative, per causa non imputabile al debitore, il rapporto non si estingue ma il debitore dovrà eseguire l’unica tra le due prestazioni ancora possibile.
Un ultimo caso è la SURROGAZIONE, la sostituzione del creditore. Essa deve essere distinta dalla cessione del credito perché quest’ultima è una traslazione del diritto di credito. La surrogazione può avvenire per VOLONTA’ DEL CREDITORE, PER VOLONTA’ DEL DEBITORE o PER LEGGE (art. 1201-2-3). La prima si ha quando il creditore ricevendo l’adempimento da un terzo può surrogarlo nel proprio diritto, cioè il creditore riceve la prestazione dovuta da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio e lo rende soddisfatto della stessa; tuttavia il rapporto obbligatorio non si estingue ma il terzo, che ha eseguito la prestazione, prende il posto del creditore. Il creditore può surrogare il terzo nei propri diritti ma non è un effetto automatico. La surrogazione, quando è frutto di un atto di autonomia negoziale, ha una finalità recuperatoria che consente al terzo, subentrando nella posizione del creditore, di recuperare quanto pagato in luogo del creditore. La surrogazione per volontà del debitore è molto frequente tipo nella portabilità dei mutui. Il debitore, che prende in mutuo una somma di denaro per pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il suo consenso. Si constata il classico rapporto DEBITORE – CREDITORE, il debitore chiede un prestito per pagare il creditore e sostituisce la banca mutuante nei diritti del creditore. Il debito non è estinto perché non è nei confronti di Tizio ma di Caio sostituendo il creditore per i motivi più disparati. La surrogazione legale, prevista dalla legge, prevede un effetto automatico. Si pensi all’acquisto di un immobile ipotecato in cui pago i creditori che vantano le ipoteche sull’immobile acquistato; in questo caso per legge mi surrogo nei diritti dei creditori.
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Dettagli appunto:
- Autore: Giuseppe Rondinone
- Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Prof. Antonio Tullio
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