In primis si prende in esame il novero delle azioni a tutela della proprietà per proseguire con le conseguenti azioni a tutela del possesso (reintegrazione e mantenimento). Continuando ci si sofferma sui rapporti obbligatori e sui suoi attori: creditore e debitore (parte attiva e parte passiva) e le diverse sfaccettature. Ulteriori passaggi concettuali attraversano i modi di estinzione dell’obbligazione (novazione, compensazione e confusione), i concetti basilari di danno emergente e lucro cessante, il concetto di inadempimento ed i differenti casi di messa in mora con le dovute distinzioni. Il tutto si conclude contemplando le modifiche del rapporto obbligatorio sia dal lato attivo che passivo e l’importante istituto della surrogazione con le sue prerogative.
A.A. 2016/2017
Azioni a tutela della proprietà
di Giuseppe Rondinone
In primis si prende in esame il novero delle azioni a tutela della proprietà per
proseguire con le conseguenti azioni a tutela del possesso (reintegrazione e
mantenimento). Continuando ci si sofferma sui rapporti obbligatori e sui suoi
attori: creditore e debitore (parte attiva e parte passiva) e le diverse
sfaccettature. Ulteriori passaggi concettuali attraversano i modi di estinzione
dell’obbligazione (novazione, compensazione e confusione), i concetti basilari
di danno emergente e lucro cessante, il concetto di inadempimento ed i
differenti casi di messa in mora con le dovute distinzioni. Il tutto si conclude
contemplando le modifiche del rapporto obbligatorio sia dal lato attivo che
passivo e l’importante istituto della surrogazione con le sue prerogative.
A.A. 2016/2017
Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica
Amministrazione
Esame: Istituzioni di Diritto Privato
Docente: Prof. Antonio Tullio1. Dalle azioni a tutela della proprietà alle azioni a tutela del
possesso
Tra le azioni a tutela della proprietà vi è la RIVENDICAZIONE (art. 948); essa rientra tra le AZIONI
PETITORIE. Si ha l’azione di rivendicazione a seguito di SPOSSESSAMENTO. Con esso si generano 2
situazioni; se lo spossessamento è attuale, ingiusto e la reazione del titolare del diritto è proporzionale
all’offesa si può invocare il PRINCIPIO DI LEGITTIMA DIFESA. Lo spossessamento è un’azione reale,
valevole ERGA OMNES (nei confronti di tutti) ed imprescrittibile. Se l’azione petitoria è inerente ad un
diritto reale, immobile, è opportuno che sia trascritta per essere valida ERGA OMNES. Tra le azioni
petitorie ricordiamo anche l’AZIONE NEGATORIA. La peculiarità della stessa è che non presuppone lo
spossessamento (art. 949). Il nostro proprietario è pregiudicato da una serie di comportamenti da parte di un
terzo atti a determinare molestia, turbamento nel godimento del diritto o a rivendicare diritti reali sulla
proprietà altrui. Per fare un esempio possiamo sostenere che se abbiamo 2 terreni confinanti ed il
proprietario di quello adiacente passa col trattore sul terreno dell’altro affermando che può farlo perché su
una servitù, ciò può arrecare molestia al mio diritto di proprietà ed agisco con un’azione negatoria. E’
necessaria la sussistenza di un diritto reale o inerente allo stesso per far valere l’azione negatoria. Tra le
azioni petitorie vi sono anche le azioni di accertamento, categoria residuale. Esse sono tali in quanto
presuppongono una controversia inerente ad un diritto reale ma che non ha dato atto ad altro (né
spossessamento, né molestia). Un’altra azione a difesa della proprietà è rappresentata dall’azione a tutela dei
confini in cui possiamo individuare 2 specie: la prima sarà di REGOLAMENTO DEI CONFINI e l’altra è
l’AZIONE DI APPOSIZIONE DEI TERMINI. Per la prima fattispecie ci si riferisce alla definizione del
REGOLAMENTO DEI CONFINI (art. 950): da un punto di vista soggettivo ed oggettivo in merito al
diritto di proprietà cioè presumibilmente abbiamo 2 fondi i cui proprietari rivendicano ampie parti per cui è
necessaria tale azione che si concretizza con una sentenza del giudice. L’azione di regolamento dei confini è
un’azione reale a differenza di quella di apposizione dei termini (art. 951) che è personale. Mentre l’azione
di regolamento presuppone una RES LITIGIOSA che intende determinare un’estensione territoriale ben
precisa, nel secondo caso ciò non sussiste. Ci si vuole solo soffermare sul fatto che ciò che prima divideva
due fondi contigui ora non esiste più e si vuole ripristinare lo status quo attraverso la sentenza del giudice.
Ricordiamo anche le AZIONI DI NUNCIAZIONE che hanno come tratto caratterizzante una dichiarazione
che dà corpo a due azioni differenti: la denuncia di nuova opera (art. 1171) e la denuncia di danno temuto
(art. 1172). Il problema qui è dato dal fatto che vi sono 2 fondi in cui in uno si edifica per esempio una
costruzione che arreca pregiudizio all’altro proprietario che può agire con l’azione di nuova opera entro un
anno dall’inizio dei lavori.
A seguito di ciò si apriranno 2 fasi: nella prima fase (cautelare) il giudice assumerà tutte le misure per
sistemare la situazione immediatamente, nella fase ulteriore (di merito) si tenderà a verificare lo stato delle
cose ed esperito il tutto si avrà il giudizio. Stessa sorte per la denuncia di danno temuto. Con tale fattispecie
Giuseppe Rondinone Sezione Appunti
Azioni a tutela della proprietà