Dalle azioni a tutela della proprietà alle azioni a tutela del possesso
Tra le azioni a tutela della proprietà vi è la RIVENDICAZIONE (art. 948); essa rientra tra le AZIONI PETITORIE. Si ha l’azione di rivendicazione a seguito di SPOSSESSAMENTO. Con esso si generano 2 situazioni; se lo spossessamento è attuale, ingiusto e la reazione del titolare del diritto è proporzionale all’offesa si può invocare il PRINCIPIO DI LEGITTIMA DIFESA. Lo spossessamento è un’azione reale, valevole ERGA OMNES (nei confronti di tutti) ed imprescrittibile. Se l’azione petitoria è inerente ad un diritto reale, immobile, è opportuno che sia trascritta per essere valida ERGA OMNES. Tra le azioni petitorie ricordiamo anche l’AZIONE NEGATORIA. La peculiarità della stessa è che non presuppone lo spossessamento (art. 949). Il nostro proprietario è pregiudicato da una serie di comportamenti da parte di un terzo atti a determinare molestia, turbamento nel godimento del diritto o a rivendicare diritti reali sulla proprietà altrui. Per fare un esempio possiamo sostenere che se abbiamo 2 terreni confinanti ed il proprietario di quello adiacente passa col trattore sul terreno dell’altro affermando che può farlo perché su una servitù, ciò può arrecare molestia al mio diritto di proprietà ed agisco con un’azione negatoria. E’ necessaria la sussistenza di un diritto reale o inerente allo stesso per far valere l’azione negatoria. Tra le azioni petitorie vi sono anche le azioni di accertamento, categoria residuale. Esse sono tali in quanto presuppongono una controversia inerente ad un diritto reale ma che non ha dato atto ad altro (né spossessamento, né molestia). Un’altra azione a difesa della proprietà è rappresentata dall’azione a tutela dei confini in cui possiamo individuare 2 specie: la prima sarà di REGOLAMENTO DEI CONFINI e l’altra è l’AZIONE DI APPOSIZIONE DEI TERMINI. Per la prima fattispecie ci si riferisce alla definizione del REGOLAMENTO DEI CONFINI (art. 950): da un punto di vista soggettivo ed oggettivo in merito al diritto di proprietà cioè presumibilmente abbiamo 2 fondi i cui proprietari rivendicano ampie parti per cui è necessaria tale azione che si concretizza con una sentenza del giudice. L’azione di regolamento dei confini è un’azione reale a differenza di quella di apposizione dei termini (art. 951) che è personale. Mentre l’azione di regolamento presuppone una RES LITIGIOSA che intende determinare un’estensione territoriale ben precisa, nel secondo caso ciò non sussiste. Ci si vuole solo soffermare sul fatto che ciò che prima divideva due fondi contigui ora non esiste più e si vuole ripristinare lo status quo attraverso la sentenza del giudice. Ricordiamo anche le AZIONI DI NUNCIAZIONE che hanno come tratto caratterizzante una dichiarazione che dà corpo a due azioni differenti: la denuncia di nuova opera (art. 1171) e la denuncia di danno temuto (art. 1172). Il problema qui è dato dal fatto che vi sono 2 fondi in cui in uno si edifica per esempio una costruzione che arreca pregiudizio all’altro proprietario che può agire con l’azione di nuova opera entro un anno dall’inizio dei lavori.
A seguito di ciò si apriranno 2 fasi: nella prima fase (cautelare) il giudice assumerà tutte le misure per sistemare la situazione immediatamente, nella fase ulteriore (di merito) si tenderà a verificare lo stato delle cose ed esperito il tutto si avrà il giudizio. Stessa sorte per la denuncia di danno temuto. Con tale fattispecie che interviene sia per un bene immobile che per un albero per esempio in grado di mettere a repentaglio una costruzione già esistente, il proprietario chiede una sentenza del giudice che seguirà l’iter bifasico (CAUTELARE e di MERITO). Si valuta sia il profilo del danno materiale (il crollo di un edificio) sia quello giuridico (senza rispettare la distanza legale tra i fondi per esempio). Soffermiamoci sulle AZIONI POSSESSORIE che hanno ad oggetto la difesa del possesso e non del diritto di proprietà. Il possesso si distingue dalla DETENZIONE in linea di massima sebbene in alcuni casi il detentore qualificato abbia accesso ad alcune azioni a tutela del possesso e tra le stesse abbiamo l’azione di spoglio (REINTEGRAZIONE) e l’azione di MANTENIMENTO. L’azione di reintegrazione come l’azione di rivendicazione presuppone che vi sia stato lo spossessamento: violento o clandestino. Essa può essere esercitata anche dal detentore per esempio il conduttore di un contratto di locazione; diversamente l’azione di manutenzione non presuppone lo spossessamento, si presuppongono solo comportamenti che siano strumentali a pregiudicare il godimento del possesso in capo al titolare = pensiamo al possesso di un bene mobile o di un’universalità di beni mobili e questo possesso sia pregiudicato dal comportamento di un terzo. In questo caso non vi è privazione del possesso quindi mancano i presupposti dell’azione di reintegrazione perché il possesso è rimasto in capo allo stesso soggetto; qui il problema è dato dal fatto che seppure titolare del possesso ci sono comportamenti altrui che impediscono di godere di quel bene, in questo caso si può agire entro un anno dall’inizio della turbativa e i provvedimenti richiesti sono volti ad azzerare le molestie.
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Dettagli appunto:
- Autore: Giuseppe Rondinone
- Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Prof. Antonio Tullio
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