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Fonti delle norme giuridiche


Le fonti si dividono in:
1. cognizione, cioè documento o pubblicazione ufficiale dai quali si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo:
- gazzetta ufficiale: che la legge sia nazionale o regionale.
- 4 codici: codice penale e codice di procedura penale; codice civile e codice di procedura civile;
- codici minori: codice della strada, della navigazione;
- testi unici (t.u): del diritto amministrativo (norme o leggi relative al rapporto tra cittadini e amministrazione).

2. fonti di produzione: sono tutte quelle fonti da cui nasce il diritto.
La prima è la costituzione, è la fonte di tutte le fonti: le fonti sono in ordine gerarchico. Sono disposte dalla più importante alla meno importante e sono divise in gradi.
- costituzione: è una sola legge, composta da 139 articolo + 18 disposizioni finali;
- leggi ordinarie: atti avente valore di legge, governo decreto legge o decreto legislativo, normative europee, direttive e regolamenti.
- legge regionale;
- regolamenti che sono: statali, regionali, provinciali e comunali;
usi e consuetudini.

Le fonti si dividono in:
1. materiali: atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte;
2. formali, atti o fatti idonei a produrre diritto.

Quando parliamo di atti, distinguiamo:
1. l'autorità investita del potere di emanarlo, parlamento e governo;
2. il procedimento formativo dell'atto, procedimento di emanazione di una legge costituzionale.
3. Il documento normativo, la legge;
4. i precetti revocabili dal documento.

Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, cioè a quali autorità spetta il compito di emanare le norme giuridiche. Tenendo conto che un ordinamento ha più fonti generatrici di norme giuridiche, è necessario regolare il rapporto gerarchico (nel senso, se vi sono 2 leggi quale delle 2 deve prevalere). Nel nostro paese quest'ultima è mutata molto: perchè negli anni sono nati organismi più grandi, come l'UE o più piccoli come le regioni che hanno iniziato a fare delle leggi.

Nel '48 è entrata in vigore la costituzione, così formata:
1. principi fondamentali, articoli dall' 1 al 12;
2. disposizioni della Corte Costituzionale, leggi costituzionali;
3. leggi statali ed ordinarie.
In questa scala poi troviamo inserite le leggi regionali e le norme comunitarie.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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