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Sintesi per l'infermiere


Il mio primo approccio al codice comportamentale dei dipendenti pubblici risale al mese di gennaio dell'anno 2015 quando sono stato assunto dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dove ho prestato servizio per 3 mesi in Terapia Intensiva Cardiochirurgica in qualità di infermiere; successivamente sono stato assunto dal mese di aprile 2015 dall'Azienda USL della Romagna, prima a tempo determinato, e dal mese di aprile 2016 assunto di ruolo presso la stessa azienda sempre in qualità di infermiere. Durante tale periodo ho approfondito la lettura e comprensione del codice, precisando che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro mi è stato fornito da entrambe le aziende il testo del regolamento in forma cartacea.

Le disposizioni generali del regolamento sono riportate all'art. 1; al comma 1 vengono enunciati i doveri minimi dei dipendenti pubblici ossia la diligenza, la lealtà, l'imparzialità e la buona condotta degli stessi. Cos’è la diligenza? La diligenza è un concetto che esprime dei valori che la persona deve intuitivamente avere nel momento in cui si prende un impegno nello svolgimento di un'attività. Un esempio dell'agire diligente da parte di un infermiere può essere, valutare e eventualmente preparare e somministrare con precisione, accuratezza e correttezza la terapia prescritta dal medico. La lealtà è un concetto ampiamente applicabile a tutta la sfera relativa alle persone ed a tutti i rapporti che si instaurano tra di loro. Io sarò onesto e sincero con i miei colleghi, con i superiori, con i subordinati, con gli utenti. A questo punto però dobbiamo riflettere sul fatto che questi presupposti sono valori che vengono molto influenzati dalla sfera emotiva di ognuno di noi in quanto siamo il prodotto di una serie di fattori quali l'educazione ricevuta, l'esperienza di vita, le conoscenze apprese, etc. Fattori che spesso impediscono un'interazione leale. L'imparzialità nelle decisioni da attuare e nei giudizi, per esempio valutare un infermiere neo assunto in assenza di preconcetti di qualsiasi natura e di interessi personali, ma sulla base delle evidenze oggettive. Infine la buona condotta ovvero rispettare e osservare le norme del codice.

L'art. 2 al comma 3 estende  la normativa a tutti coloro che in qualche modo operano in favore dell'amministrazione. Cito questo comma in quanto si può portare all'attenzione di un infermiere il fatto che, per esempio tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici che operano in un Azienda Sanitaria devono osservare il codice, qualsiasi ruolo loro ricoprano, siano elettricisti attivati per la sostituzione di una lampadina, siano addetti alle pulizie dei locali in cui si opera, etc.

L'art. 3 che riporta i “Principi generali”, al comma 1 viene citata la Costituzione alla quale bisogna attenersi per lo svolgimento della propria attività. Cito l'art. 32 della predetta che recita: “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” . Un'infermiere deve essere consapevole che tutti hanno diritto di accesso alle cure e che questi ultimi hanno anche il diritto di non volersi sottoporre per esempio a delle indagini strumentali invasive anche se ritenute opportune dai sanitari, oppure di non volersi sottoporre ad un intervento chirurgico. L'utente non può rifiutare le cure se non per disposizione di legge, un esempio può essere un'utente che rifiuta le cure psichiatriche dopo che gli è stato disposto un T.S.O.

Al comma 4 dello stesso art. 3 si parla di orientare le proprie attività alla “massima economicità, efficienza ed efficacia”. Bisogna essere virtuosi nel raggiungere i più alti standard qualitativi, nell'erogare un'assistenza appropriata, non tralasciando mai il corretto uso e gestione di danaro pubblico. Come? Evitando gli sprechi, osservando le procedure aziendali, etc.

L'art. 4 parla di “regali e compensi”. Se dopo aver prestato la propria attività lavorativa sottoforma di assistenza infermieristica  in ambito aziendale ad un utente e quest'ultimo come gratitudine vuole ricompensare il lavoro svolto con un regalo, l'infermiere non dovrà accettare tale regalo salvo quelli d’uso di modico valore (max. 150€). Fermo restando che l'infermiere a prescindere non può chiedere regali anche siano di modico valore.

All'art. 5 comma 1 ci ricorda l'obbligo di comunicare all'azienda se si aderisce ad un sindacato o un partito politico.

Al comma 2 dell'art. 6 si parla di conflitto d'interesse, ossia quando un dipendente ostacola o impedisce l'adempimento di azioni a  carattere istituzionale, spinto da interessi personali. Possiamo, per esempio fare qualche ragionamento sulla attività di libera professione intramoenia dell'infermiere. Vi è conflitto d'interesse quando un'infermiere nello svolgere la sua attività con soggetti esterni, utilizza il ruolo ricoperto nella sua azienda di appartenenza, pregiudicando la stessa, per favorire il soggetto portatore di interessi. Il legislatore pone dei limiti circa le ore massime effettuabili in una settimana. Un infermiere strumentista di sala operatoria ad esempio potrà effettuare libera professione intramoenia purché non maturi un numero di ore maggiore a 48  settimanali che comprendano ogni tipo di attività del dipendente.

All'art. 7 si dispone che i dipendenti devono astenersi dall'adottare, nello svolgimento della propria attività lavorativa, decisioni atte a coinvolgere in modo diretto e indiretto interessi finanziari propri o di suoi parenti.

L'art. 8 che tratta di “prevenzione della corruzione”, dove il dipendente ha l'obbligo di denunciare, sia all'autorità giudiziaria sia al proprio referente sia al responsabile della prevenzione, eventuali atteggiamenti di illeciti amministrativi. Sicuramente utile ai fini di maggiore comprensione del tema, mi è stata la lettura del nuovo piano triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione adottato dall'Az. USL della Romagna. Ogni infermiere è rimandato alle letture dei piani adottati dalle rispettive Aziende o Enti di appartenenza, infatti è fatto obbligo per gli infermieri in forza la presa visione del piano.

Il codice prevede delle note comportamentali anche nella dimensione dei rapporti privati del dipendente pubblico, lo fa all'art. 10. Il concetto di base è che non dobbiamo sfruttare la nostra posizione lavorativa di pubblico esercente per ricevere favoritismi nelle relazioni extralavorative. Un'infermiere che ha un suo parente ricoverato in un reparto dell'azienda dove lavora, durante le visite al congiunto non menzionerà la sua posizione per ricevere un trattamento assistenziale diverso. A questo punto possiamo ragionare sul fatto che anche se vestendo abiti civili si possa essere riconosciuto da colleghi del reparto e che questi ultimi nella normale attività burocratica e di intervista al paziente e ai familiari, possano venire a conoscenza della nostra posizione lavorativa. Ecco che si evince il carattere di non intenzionalità dell'infermiere nel farsi riconoscere.

Altresì il codice parla di come bisogna comportarsi in servizio all'art. 11. Un'infermiere che durante un turno di servizio non esegue, volontariamente, in assenza di adempimenti un'attività prevista durante quelle ore, o che declina le responsabilità della mancanza su altri colleghi, sta violando la normativa. Al comma 2 vengono citati i permessi di astensione dal lavoro, penso ad esempio alle 150 ore usufruibili in caso di diritto allo studio o ancora ai permessi in caso bisogna prestare assistenza ad un familiare invalido che gode dei benefici della legge 104. In entrambi gli esempi la fruibilità dei giorni o delle ore di astensione al lavoro è regolamentata da norme aziendali interne concordate con i sindacati e a norma di legge ed è subordinata alla compilazione di una modulistica. Anche l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione  dall'azienda è regolamentato. Immagino che un'equipe operativa su una vettura del 118 non utilizzi tale mezzo per svolgere attività che non sono utili per lo svolgimento di compiti d'ufficio, ad esempio andare a fare shopping o accompagnare i figli a scuola utilizzando la predetta vettura.

All'art. 12 vengono definiti i “rapporti con il pubblico” . Gli infermieri nell'esercizio delle loro funzioni nel rapporto con gli utenti, devono essere sempre riconosciuti attraverso l'esposizione visibile di un cartellino di riconoscimento, fornito dall'azienda, su cui sono riportati: nome, cognome, numero di matricola, qualifica professionale e azienda di appartenenza. Stabilire dialoghi con gli utenti seguendo canoni di cortesia e professionalità, agire in modo corretto ed esemplare. L'infermiere si fa incarico della persona nella sua totalità intesa come “olistica” e per erogare un'assistenza che si avvicina quanto più possibile agli standard qualitativi di riferimento non può prescindere da una buona condotta caratterizzata dai valori già citati. Inoltre Bisogna dimostrarsi sempre disponibili all'ascolto che deve essere un ascolto attivo dei bisogni assistenziali delle persone. L'ascolto attivo prevede anche la raccolta di informazioni che verranno “tutelati dal segreto d'ufficio e/o dalle disposizioni in materia di dati personali”.

L'art. 13 fa riferimento ai dirigenti, e al comma 4, sancisce che  questi ultimi svolgeranno la loro attività secondo principi quali: lealtà, trasparenza, imparzialità e comportamento esemplare fin anche nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e gli utenti. Un primo contatto tra un dirigente e un infermiere neo-laureato, è durante lo svolgimento di concorsi pubblici, quando si instaura spesso un dialogo finalizzato alla valutazione del candidato. Eventuali contatti diretti possono avvenire quando si viene assunti attraverso un colloquio teso all'approfondimento di una reciproca conoscenza, colloquio determinante il percorso che poi il dipendente si troverà ad affrontare. Quindi sono richiesti ai dirigenti grosse capacità di valutazione e di sospensione del giudizio affinché si possa indirizzare verso un servizio o un altro il neoassunto. Altresì i dirigenti promuovono la formazione e l'aggiornamento del personale.

Al comma 5 dell'art. 5 si parla di “attività formative in materia di trasparenza ed integrità” e di “un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti”, teso all'approfondimento dei contenuti del codice, da riservare al dipendente pubblico, nel nostro caso l'infermiere. Purtroppo non sono venuto ancora a conoscenza di eventi “sui generis”, organizzati per infermieri o quantomeno accessibili anche ad infermieri, d'altro canto, nei siti aziendali è presente una documentazione visionabile, sufficiente a farsi un'idea sull'argomento.

Sanzioni e responsabilità derivanti la non osservanza dei “doveri del codice”, vengono trattate all'art. 16. La responsabilità deducibile può essere di carattere penale, civile, amministrativa e contabile e “essa è fonte di responsabilità disciplinare”. Le sanzioni che ne conseguono saranno proporzionate all'illecito,  “Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro”, estratto da: Codice disciplinare – Personale del comparto, integrato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 - attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni – scaricabile dall'intranet aziendale dell'Az. USL della  Romagna .

Il codice, come accennato deve essere disponibile per la presa visione del dipendente sui siti istituzionali delle P. A. e nelle loro reti intranet, nonché inviato ai dipendenti via e-mail, come deducibile dal comma 1 dell'art. 17.

L'ultima riga del regolamento ci rammenda che “È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare”.

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