Cronologia
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
Svolta nell'ordinamento delle Casse di Risparmio
La legge n. 5546 sull'ordinamento delle Casse di Risparmio segna la svolta fra la concezione "primitiva" o classica di Cassa di Risparmio e quella moderna, che riguarda tutto il XX secolo.
Proprio in questi anni lo stato dà inizio alla sua politica interventista a causa dei diversi fatti istituzionali succedutisi; è questo, infatti, il momento storico delle grandi opere pubbliche come strade e ferrovie, di grandi iniziative industriali nel settore siderurgico con conseguente espansione di spesa pubblica, della guerra doganale con la Francia e dell'afflusso di capitali dalla Germania in conseguenza della triplice alleanza. Non sorprende quindi come lo stato tenda il suo braccio verso un settore di grande importanza come quello delle Casse di Risparmio, non tanto per la pur rilevante componente finanziaria che esse rappresentano nel sistema, ma soprattutto per la fitta rete di collegamenti che unisce le Casse con gli strati più popolari, potendo così interagire con la società civile.
Con la legge del 1888 lo stato non intende tanto sopprimere l'autonomia di cui le Casse godono, ma al contrario cerca di agevolare quel processo evolutivo che avvicina sempre più le Casse di Risparmio alle banche commerciali, cercando allo stesso tempo di tutelare quella tipicità che le ha sempre contraddistinte.
Viene innanzitutto conferita personalità giuridica con il titolo Casse di Risparmio (art. 1) e questa denominazione viene interdetta ad ogni altro genere di istituti (art. 28). All'attribuzione della piena soggettività e all'approvazione del primo statuto si provvede con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura, industria e commercio sentito il parere del consiglio di stato (art.19). E' inoltre imposto l'obbligo ai promotori delle Casse di Risparmio a struttura di fondazione di costituire patrimoni e amministrazioni distinte tra fondazione e Cassa (art.4) ed è imposto l'obbligo alle fondazioni già esistenti di provvedere a questa separazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art.31 comma 1). Nelle Casse di Risparmio nella forma di associazione, lo stesso scopo, cioè troncare l'interesse privato a tutto il sistema, è raggiunto eliminando la forma societaria del diritto commerciale (art.1 comma 5), rendendo intrasmissibile il diritto di socio e vietando a tutti gli amministratori di partecipare agli utili o di ricevere compensi, divieto esteso anche alle casse–fondazione (art.6).
Un secondo gruppo di norme definisce i caratteri operativi: affianco ai tradizionali depositi a risparmio si inseriscono i più flessibili depositi in c/c da tenere distinti in contabilità (artt. 8 e 14). Si rimuove ogni massimale sull'importo complessivo dei depositi, sui versamenti e sui prelievi. In materia di impieghi, la legge si limita ad elencare in modo generico i mutui ipotecari e i crediti chirografari ad enti morali senza stabilirne i massimali (art. 10). Per le cose non stabilite dalla legge si fa rinvio agli statuti particolari dei singoli istituti.
La legge inoltre, dedica grande importanza alle consistenze patrimoniali, ponendo vincoli rigidi in modo da preparare le Casse ad una più dinamica gestione dei capitali. Al ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono attribuiti poteri di controllo e di ispezione; inoltre è attribuita allo stesso ministra la facoltà di sostituire gli amministratori in caso di mala gestione nonché di il potere di mettere in liquidazione l'istituto per gravi perdite patrimoniali (art. 27). Infine l'attività di erogazione di fondi a società di beneficenza viene considerata secondaria essendo subordinata alla formazione delle riserve legali e statutarie (art. 17).
Tesi correlate:
Altri eventi in data 15 luglio
Evento precedente La sonda Mariner 4 fotografa Marte |
Evento successivo La prima esplosione atomica sperimentale |