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La convenzione contro il crimine di genocidio
E' aperta alla firma a New York la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Le Parti Contraenti in essa confermano, all'articolo 1, che «il genocidio, sia commesso in tempo di pace che in tempo di guerra, è un crimine internazionale, che esse si impegnano a prevenire e a punire».
La Convenzione specifica: «Ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, è idoneo ad integrare la fattispecie in esame:
(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di esistenza che comportano la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti ad impedire le nascite all'interno del gruppo,
(e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo ad un altro.
Elemento di spicco del crimine di genocidio è rappresentato dall'intenzione specifica richiesta. L'intento di distruggere un gruppo designato è l'elemento che distingue tale crimine dai crimini contro l'umanità, che, infatti, si materializzano con analoga condotta criminosa.
Inoltre, la convenzione statuisce esplicitamente che le persone che abbiano compiuto uno degli atti idonei a costituire genocidio siano responsabili individualmente a prescindere da eventuali cariche pubbliche ricoperte, siano pubblici ufficiali o semplici civili (articolo IV).
Da notare che l'articolo 3 della Convenzione punisce, oltre all'autore materiale dell'atto, anche chi abbia concorso all'attuazione del crimine.
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