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Interventi a sostegno dell'occupazione
La legge n. 236, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», che ha per obbiettivo la promozione nelle aree depresse italiane di nuove imprese giovanili, inizialmente si rivolge unicamente ai territori del Mezzogiorno. In seguito, tramite une serie di integrazioni legislative, si estenderà anche ai giovani residenti nella aree svantaggiate del Centro-Nord, che riguardano essenzialmente i territori montani.
L'articolo 1 di tale legge istituisce il Fondo per l'occupazione, atto ad operare per il sostegno della stessa in aree sottosviluppate. «Una quota del Fondo per l'occupazione è riservata (art. 1-bis) allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali nelle Regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate. Le finalità di cui sopra, ad eccezione di quelle relative ad imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditoria giovanile, che opera con i propri criteri e le proprie procedure».
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