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Direttiva Cee sulla Valutazione di impatto ambientale

27 giugno 1985

La direttiva n. 337 (detta anche direttiva V.I.A.) contiene le indicazioni della Comunità Europea in materia di valutazione di impatto ambientale. Essa istituzionalizza nell'ambito comunitario l'obbligo di procedere ad una preventiva valutazione delle ripercussioni che gli interventi progettati dall'uomo possono avere sull'ambiente circostante.
Benché piuttosto breve, essendo composta da 14 articoli e 3 allegati, tale direttiva ha tutte le caratteristiche di una "legge quadro" poiché pone le fondamenta della legislazione sulla V.I.A. stabilendo i criteri di valutazione ed i requisiti fondamentali, lasciando agli Stati membri poteri considerevoli quanto alle modalità di recepimento delle sue disposizioni nel diritto interno.
Ciò che viene subito sottolineato fra le premesse è il principio della prevenzione: «la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti». Per questo motivo viene disposto che taluni progetti che per loro natura, dimensione o localizzazione potrebbero produrre un impatto rilevante sull'ambiente «siano sottoposti, prima dell'autorizzazione da parte di un organo governativo, a valutazione di impatto ambientale».
Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva l'art.1, 1° comma, dispone che la procedura V.I.A. deve applicarsi ai «progetti pubblici o privati che possono avere un impatto ambientale importante» decidendo, in tal modo, di non estenderla agli atti di legislazione e pianificazione territoriale, qualunque sia l'importanza del loro impatto sull'ambiente, per non appesantire troppo la nuova disciplina e per superare l'opposizione danese.
Dall'art.3 risulta poi chiaro come la direttiva sia finalizzata alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita e come la tutela dell'uomo ricopra un ruolo preminente. Infatti nell'art.3 si afferma che procedura V.I.A. «individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto» su diversi fattori al vertice dei quali si situa l'uomo seguito dalla fauna e della flora (costituenti gli altri esseri viventi) e successivamente il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, la loro interazione e da ultimo i beni materiali ed il patrimonio culturale.
Di fondamentale importanza è poi il 4° articolo che determina l'ambito di operatività della «valutazione di impatto ambientale». In tale contesto la CEE adotta il criterio della «lista autoritativa» delle opere da assoggettare a V.I.A., sia pure temperato da alcune clausole. Esso separa leopere da sottoporre necessariamente a V.I.A., da quelle per le quali lasottoposizione è rimandata alla decisione dei singoli Stati Membri, in tal modo garantendo certe esigenze unitarie senza tuttavia annullare del tutto il potere decisionale degli stati.
Per quel che concerne le fasi del procedimento esse sono regolate negli artt. 5 - 10. La procedura di valutazione di impatto ambientale ha inizio con l'elaborazione dello studio di impatto che seguendo il principio «chi inquina paga», viene predisposto dallo stesso committente ed allegato alla richiesta di autorizzazione. L'autorità autorizzante, ricevuto il progetto con il relativo studio di impatto, procede quindi ad una consultazione preliminare durante la quale informa le autorità ambientali competenti ed il pubblico coinvolto della proposta di progetto ricevuta. Nel caso poi vi siano altri Stati membri coinvolti anche questi devono essere preventivamente informati (art.7). Tutti questi soggetti inviano il proprio parere all'ente autorizzante il quale può procedere all'eventuale autorizzazione del progetto tenendo in debito conto le opinioni a lui trasmesse.

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