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Vicende dello status di membro. Il recesso


La Carta non prevede possibilità di recesso.
Secondo l'articolo 56 della Convenzione di Vienna → è possibile il recesso se si accerta che tale era l’intenzione delle parti o sia deducibile dalla natura del trattato.
L’istituto a cui si fa riferimento è quella della clausola rebus sic stantibus, nel senso che solo quando ci sia un mutamento sostanziale delle circostanze, è accettato il recesso.
Nei lavori preparatori si fa riferimento al fatto che se uno stato in vista di circostanze eccezionali si senta costretto a recedere o per impossibilità nell’accettare un emendamento fondamentale volesse recedere, non è intenzione dell’organizzazione costringerlo ( il comitato a San Francisco non voleva né una norma pro né contro).
Recesso dell’Indonesia: nel 1965 recede per opporsi alla nomina di Malesia nel Consiglio di Sicurezza. Tutto viene tolto, notifica al Segretario Generale, ma torna nel 1966 senza ammissione. Nella Società delle Nazioni era possibile per art 3 (preavviso di due anni se adempiuto tutti gli obblighi anche finanziari, hanno receduto Germania, Italia, Giappone).

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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