Skip to content

Funzione giurisdizionale ONU


La CIG è l’organo per eccellenza dell’organizzazione. Le funzioni di carattere giurisdizionale spettano alla CIG, il cui Statuto è annesso alla Carta e ne forma parte integrante (articolo 92). la CIG esplica le stesse funzioni esplicate dalla cessata Corte Permanente di Giustizia Internazionale creata all'epoca della Società delle Nazioni. Il suo statuto ricalca quello della vecchia corte.
Ai sensi dell'articolo 92, la CIG è il principale organo giurisdizionale. L'unico altro organo giurisdizionale è il Tribunale Amministrativo creato dall'Assemblea per dirimere le controversie tra Organizzazione e i suoi funzionari.
→ La CIG ha innanzitutto il compito di dirimere le controversie tra stati seguendo il diritto internazionale ex articolo 38 dello Statuto. Emana sentenze cui le parti cono tenute a conformarsi ex articolo 94 della Carta. = giurisdizione in materia contenziosa. ← tale funzione resta però ancorata al principio (caratteristico del diritto internazionale) che il giudice internazionale non può mai giudicare se la sua giurisdizione non è stata prima accettata da tutti gli stati parti della controversia → articolo 36.
Articolo 36.2 → le parti possono dichiarare in ogni momento di riconoscere ipso facto al giurisd della corte obbligatoriamente nel rapporto con qualunque altro stato).
→ funzione consultiva ex articolo 96 Carta e 66 ss dello Statuto. Funzione di dichiarare il diritto. Lo può fare o perché richiesto da Assemblea e Consiglio di Sicurezza o su richiesta degli organi sussidiari o istituti ma solo se permesso da Assemblea. Non c’è obbligo né di chiedere pareri, né di darli. Non hanno effetto vincolante, ma sono importanti perché contribuiscono all’evoluzione del diritto.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.