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Il diritto privato sugli interessi pubblici

Il diritto privato sugli interessi pubblici


Strumenti di diritto privato: Interessi pubblici possono essere curati anche da strumenti di diritto privato, indicativo l'art 41 cost “attività economica pubblica e privata può essere indirizzata a fini sociali(pubblici). A queste considerazioni che riguardano la fungibilità tra diritto privato e amministrativo per la cura di interessi collettivi sociali, va aggiunta un altra considerazione, che riguarda il regime giuridico dell'ente pubblico e la sua struttura ad azienda.
L'ente pubblico è titolare di tutte le competenze amministrative che  la legge gli conferisce, mentre di tutti i poteri privatistici che sono propri delle persone giuridiche, tranne quelli che la legge espressamente esclude.
Per quanto riguarda la struttura azienda, l'ente pubblico è un organizzazione che al pari di altre ha bisogno di risorse materiali e umane per produrre degli output che permettano di raggiungere degli obbiettivi, il contratto è lo strumento principale attraverso il qualel'amministrazione si procura quelle risorse, tranne che per i dipendenti pubblici di amministrazioni autoritative(polizia magistratura esercito) che hanno conservato il vecchio schema regolato dai provvedimenti amministrativi per i dipendenti pubblici.
Contratti delle pubbliche amministrazioni, deroghe ai principi civilistici:L'autonomia contrattuale si manifesta attraveso tre principi fondamentali: libertà di contrarre, libertà di scegliere il contraente, libertà di stabilire le condizioni contrattuali.
Tuttavia le P.A. Su questi piani ha un autonomia limitata in deroga ai principi civilistici appunto, poiché se spotesse scegliere per esempio il contraente, si potrebbe incorrere in fonomeni collussivi , che alzerebbero i costi rispetto a quelli di mercato in cambio di tangenti ai burocrati  e ai politici.
Per questo la scelta del contraente è affidata a meccanismi oggettivi quali l'asta pubblica o la licitazione privata.
Per evitare accordi collusivi anche del contenuto e delle clausule contrattuali, è stata fatta da tempo memorabile un altra regola che impone di scindere in due tempi il procedimento contrattuale, attraverso una precostituzione delle clausule fondamentali del contratto per mezzo di un altro atto (es. capitolato) e dalla separazione di competenza ad approvare quest'atto, diversa dalla competenza a scegliere il contraente a seguido della procedura d'asta pubblica, o licitazione privata, e a sottoscrivere il contratto. Gli atti precontrattuali che riguardano contratti con le pa, sono provvedimenti amministrativi(bando dell'asta, assegnazione ecc), stipulato il contratto la sua esecuzione e regolazione avverrà per mezzo del condice civile.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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