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La CSCE e la libertà religiosa


Ad ancora un diverso livello si mostra l’interesse per la tutela della libertà di coscienza e religione coinvolgendo tutti i paesi europei. Ci si riferisce all’importante tappa del cammino delle libertà religiosa rappresentata dalla conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE, ora OSCE) aperta nel 73 a Helsinki, proseguita a Ginevra nel 75 e conclusa a Helsinki nel 75 dagli alti rappresentanti di molti stati. Altre tappe sono poi segnate da successive riunioni della CSCE che con la fine della guerra fredda nel 94 da conferenza diviene organizzazione ed è denominata OSCE. Tutte vanno nella direzione del concetto di rafforzamento del concetto di libertà religiosa come diritto umano.
L’atto finale di Helsinki contiene una serie di impegni su questioni non solo politico-militari ed economici-ambientali ma anche sui diritti umani e stabilisce i principi fondamentali regolanti la condotta degli stati riguardo ai cittadini nonché tra di loro.
L’atto in questione assume una particolare rilevanza politica: è il documento internazionale che più entra nell’opinione pubblica generale europea che in quella fase di distensione ne sente l’esigenza. Rappresenta la prima convergenza tra est e ovest; impone ai governi di ritrovarsi cin cadenza precisa per evidenziare la dimensione dinamica dell’atto ed approfondire le interpretazioni. Delle 4 condizioni richieste ad ogni stato per l’adesione, una riguarda l’impegno di rispettare la libertà religiosa, le altre 3 essendo l’introduzione di un sistema democratico, la convertibilità della moneta e l’introduzione di un modello di libero mercato.
A rendere l’atto ancora più significativo non è solo l’attenzione alla libertà religiosa individuale e collettiva come diritto umano ma anche che gli stati confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose degli stati partecipanti possono avere fra loro contatti e incontri e scambiare informazioni.
Quanto al tema dello status delle confessioni il documento conclusivo di Vienna statuisce che gli stati partecipanti riconosceranno alle comunità credenti che praticano la loro fede nel quadro costituzionale dei propri stati lo statu per essere previsto nei rispettivi paesi. Il documento specifica alcuni elementi identificativi come il diritto di libera organizzazione, libero esercizio del culto e libero autofinanziamento. Oltre agli elemeti costitutivi della tradizionale duplice libertà individuale e collettiva, è stata precisata come terza categoria la libertà istituzionale.

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