Limiti del giudicato penale
L'art. 649 c.p.p. fissa dei limiti al giudicato penale:
- soggettivo: identità tra la persona condannata o prosciolta con sentenza irrevocabile e la persona nei cui confronti viene instaurato il nuovo procedimento penale. Ma, allorquando la pronuncia passata in giudicato sia stata emanata con la formula "il fatto non sussiste", il giudicato stesso avrebbe efficacia erga omnes. Ciò in quanto il suddetto proscioglimento finisce in sostanza con il costituire la dichiarazione giudiziale che nessuna persona ha mai potuto commettere il fatto, perché tale fatto non è mai accaduto";
- oggettivo: il ne bis in idem opera se il nuovo procedimento ha per oggetto il medesimo fatto in relazione al quale era stata emanata la pronuncia irrevocabile. Tale fatto deve essere decomposto nei suoi dati obiettivi, cioè bisogna individuare qual è il nucleo fattuale di una determinata vicenda. Il nucleo fattuale si individua per titolo, grado e circostanze.
Titolo: deve intendersi sia il semplice mutamento di qualificazione giuridica dello stesso fatto (es: definito truffa anziché appropriazione indebita), sia il mutamento dell'elemento soggettivo (es: omicidio doloso anziché colposo) o al verificarsi dell'evento (es: omicidio preterintenzionale anziché lesioni dolose).
Grado: è la misura dell'evento e si ha riguardo a tutte quelle situazioni che senza spostare il tiolo del reato, importano maggiore o minore gravità del reato (es: passaggio dal reato tentato al reato consumato).
Il riferimento alle circostanze importa che la sentenza irrevocabile pronunciata per un reato semplice preclude l'instaurazione di un procedimento penale ove emergano prove che il reato venne commesso in presenza di una o più circostanze aggravanti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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