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Le attività del p.m.




Le attività affidate al p.m. si esplicano in taluni casi mediante l'emissione di autentici provvedimenti, in altri casi mediante il compimento di semplici atti materiali. Nella prima categoria rientrano, principalmente, l'ordine di esecuzione nel caso dell'art. 656 c.p.p. (esecuzione delle pene detentive) e dell'art. 659 c.p.p. (esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza), il decreto di computo della custodi cautelare e delle pene espiate senza titolo e il decreto di cumulo delle pene concorrenti. Nella seconda categoria rientrano i comportamenti con i quali il p.m. attiva la procedura esecutiva mediante la trasmissione degli atti ad altre autorità.

I principali provvedimenti che il p.m. è tenuto ad adottare nella fase esecutiva sono:

a. ordine di esecuzione o "ordine di carcerazione": l'art. 656 c.p.p. stabilisce che quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva il p.m. emette un ordine di esecuzione, con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Esso deve, pena la nullità,:
   - contenere le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito, nonché l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione;
   - essere consegnato in copia all'interessato;
   - essere notificato al difensore.
   In taluni casi il p.m., emanato l'ordine di esecuzione, è tenuto immediatamente a sospenderne l'esecuzione con apposito decreto. Ciò avviene allorché la pena detentiva da eseguire non sia superiore a 3 anni, ovvero a 6 anni in materia di stupefacenti. Lo scopo di questa necessaria sospensione è consentire al condannato di chiedere e ottenere più agevolmente l'accesso a quelle forme alternative di espiazione della pena per la concessione delle quali non è indispensabile l'osservazione del comportamento carcerario del detenuto.

b. In secondo luogo, l'art. 657 c.p.p. affida al p.m. il compito di stabilire se e in quale misura la pena (detentiva, sostitutiva o pecuniaria) che deve essere espiata dal condannato debba essere ridotta in considerazione del cosiddetto "presofferto", cioè in considerazione dei periodi di custodia cautelare che il condanna abbia eventualmente espiato "senza titolo" dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
   Il decreto di computo, quando non sia incorporato nell'ordine di esecuzione, va notificato al difensore (a pena di nullità) e al condannato (a pena, deve ritenersi, di nullità).

c. Terzo fondamentale compito affidato al p.m. nell'ambito del procedimento esecutivo è quello di determinare la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorchè la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reti diversi (art. 633 c.p.p.). Le norme sul concorso di pene sono quelle contenute negli artt. 72 a 79 c.p. Di regola  è il giudice della cognizione che dovrebbe applicare tali norme. Ma l'art. 80 c.p. avverte che l'applicazione delle norme sul concorso di pene può avvenire per la prima volta in sede esecutiva.
   Il provvedimento di cumulo, da emanarsi in forma di decreto, va notificato al condannato e al difensore. L'unica sanzione esplicita per l'inosservanza di questa norma è quella relativa alla notifica al difensore. La possibilità di ravvisare una nullità nella mancata notifica al condannato del provvedimento di cumulo si presume ancora una volta.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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