Il p.m. organo dell'esecuzione
L'art. 655 c.p.p. individua nel p.m. l'organo deputato a curare l'esecuzione dei provvedimenti. Detta competenza spetta al p.m. presso il giudice di 1° ove si tratti di provvedimento emanato dal giudice di 1° non appellato o appellato con un'impugnazione dichiarata inammissibile oppure, ove l'appello sia stato validamente proposto, il provvedimento di 1°risulti confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. La competenza spetta invece al p.m. presso il giudice d'appello allorquando quest'ultimo abbia riformato la sentenza appellata su punti diversi da quelli concernenti la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili. Infine, se è stato proposto ricorso per cassazione bisogna distinguere varie ipotesi. Se il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato è competente il p.m. presso il giudice di 1°. Allorquando la Corte di cassazione annulla con rinvio la competenza spetta al p.m. presso il giudice di rinvio.
Vi è, poi, l'ipotesi che l'esecuzione concerna più provvedimenti emessi da giudici diversi. In tal caso, la competenza spetta al p.m. presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio. Se poi i provvedimenti giurisdizionali sono stati emanati da giudici ordinari e da giudici speciali il p.m. a cui è demandata l'esecuzione è quello presso il giudice ordinario.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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