La fase predibattimentale
La fase predibattimentale ha una funzione preparatoria del dibattimento. In questa fase il presidente del tribunale o della Corte d'assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, ove sussistano giustificati motivi, con decreto anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.
Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio deve decorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Deve essere notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa che comunque non erano presenti alla lettura del provvedimento almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. Orbene, durante il predetto termine a comparire, che decorre nella fase predibattimentale, le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti ed i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
La funzione preparatoria delle prove da assumere in dibattimento è delineata nell'art. 468 c.p.p., il quale prevede che le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno 7 giorni prima della data fissate per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze oggetto dell'esame. In seguito a tale presentazione il presidente del tribunale e della Corte d'assise autorizza, ove ne sia fatta richiesta, con decreto la citazione di tali soggetti, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. I testimoni e i consulenti indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento, ed in tal modo si evita la citazione.
In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista ovvero presentarli a dibattimento.
Nella fase predibattimentale, stante la sua natura preparatoria, non si assumono prove se non in via eccezionale.
È consentita l'emanazione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p. Tale articolo si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 129,1 c.p.p., che prevede l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. L'inciso iniziale dell'art. 469 c.p.p. ("salvo quanto previsto dall'art. 129,2") opera nel senso che, qualora vi sia una causa di estinzione del reato e la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, si rende necessario il passaggio al dibattimento.
L'impossibilità di prosciogliere nel merito in sede predibattimentale discende, appunto, dalla funzione preparatoria della fase.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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