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Definizione di situazione giuridica soggettiva

La posizione, che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto prende il nome di situazione giuridica soggettiva. Essa può essere:

  1. Attive: situazioni di vantaggio riconosciute dall’ordinamento ad un soggetto per la tutela del proprio interesse. E quindi:
    a)Potestà: potere attribuito al singolo nell’interesse della collettività. Il titolare di tale posizione ne è investito ma non è libero come il titolare di un dir soggettivo, ma è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà gli è attribuita (diritto-dovere).
    b)Facoltà: manifestazioni del dir soggettivo, che sono in esso comprese, quindi esse si estinguono se si estingue il dir soggettivo di cui sono accessorie.
    c)Aspettativa: interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale, per favorirne la conservazione e l’attitudine a trasformarsi in dir soggettivo.
    d)Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa, riconosciuta a quel soggetto che, rispetto ad un dato potere della P.A, si trovi in una particolare posizione differenziata rispetto ad altri soggetti, che trae origine da un precedente rapporto di dir privato o di dir pubblico.
    I rapporti tra cittadino e P.A. sono regolati dalle norme di relazione; esse vanno distinte dalle norme di azione che regolano il funzionamento della P.A. Il tipico strumento di tutela dell’interesse legittimo consiste nell’impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo per ottenerne l’annullamento.
    e)Dir potestativo: potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto, che si trova in una posizione passiva di soggezione, non potendo validamente opporsi al prodursi di tale modificazione. Talvolta la modificazione può essere ottenuta solo mediante una sentenza del giudice.
    f)Dir soggettivo:  è il poter agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamamento giuridico. La realizzazione del dir soggettivo consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto.
    Essa può essere spontanea o coattiva, quest’ultima quando bisogna far ricorso ai mezzi che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela dei dir (es. espropriazione per soddisfare un credito).
    Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il dir soggettivo si chiama titolare del dir medesimo.
  2. Passive: posizioni di svantaggio, che consistono nell’imposizione di una determinata condotta, e quindi:
    a)Obbligo: consiste nell’obbligo di tener un determinato comportamento, correlato ai dir relativi.  Ad esso fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento.
    b)Soggezione: consiste nel dover sopportare l’esercizio dell’altrui dir potestativo senza potersi opporre.
    c)Dovere generico di astensione: incombe su tutti come corrispondente della figura attiva del diritto assoluto, correlato ai dir assoluti e a quelli di credito.
    d)Onere: si ha quando ad un soggetto è attribuito un potere, l’esercizio del quale è condizionato ad un adempimento. L’adempimento non è obbligatorio e quindi non sanzionabile, ma senza di esso non si beneficia del vantaggio conferito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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