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Caratteristiche dell'attvività giurisdizionale


Mantenendosi su un piano generale, comprendente ogni branca dell'ordi­namento (civile, amministrativo, penale, ecc.), e' intuitivo che il suddetto insieme di regole sostanziali possa entrare in crisi, cioè può verificarsi il caso che un sog­getto non si adegui, non rispetti una delle prescrizioni comportamentali che, al contrario, egli avrebbe dovuto rispettare => è possibile che un sog­getto non faccia qualcosa che invece avrebbe dovuto fare oppure faccia qualcosa che egli non avrebbe dovuto fare. Ove ciò accada, si verifica un illecito in senso lato: se un soggetto tiene in concreto un comportamento contrario a quello che in astratto una norma gli imponeva, si ha una violazione di tale norma, si entra in un ambito patologico di non-attuazione dell'ordinamento.
É a questo punto che interviene l'attività giurisdizionale, la quale, in termini generali, ha lo scopo di ripristinare l'ordine violato, di attuare, quindi, il diritto oggettivo, in ultima analisi di sanzionare l'illecito inteso, in senso lato, come vio­lazione di una norma.
Ma, dovendo ora studiare solo il diritto processuale civile, abbiamo biso­gno di specificare i concetti generali a questo pertinenti: dobbiamo indivi­duare il concetto di illecito civile, che è più specifico rispetto a quello generale di illecito appena richiamato, e il concetto di giurisdizione civile, che è solo una parte della giurisdizione più ampiamente intesa.
Tale percorso conoscitivo va intrapreso partendo dal presupposto teorico imprescindibile per cui l'attività giurisdizionale, essendo innanzitutto attuazione del diritto oggettivo, deve conformarsi secondo il modo di essere del tipo di diritto oggettivo che es­sa è chiamata ad applicare ed attuare.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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