La figura dell'infermiere in ambito civile con approfondimenti sul consenso informato e il danno biologico. La figura professionale dell'infermiere negli ultimi anni ha visto crescere, in maniera esponenziale, la sua responsabilità fino ad essere chiamato in prima persona a rispondere dei danni arrecati nello svolgimento del proprio esercizio. Il lavoro andrà ad analizzare la responsabilità civile dell'infermiere in modo sintetica, ponendo l'accento su concetti quali il consenso informato e il danno biologico
Note di responsabilità civile per l'infermiere
di Daniele Tizzano
La figura dell'infermiere in ambito civile con approfondimenti sul consenso
informato e il danno biologico. La figura professionale dell'infermiere negli ultimi
anni ha visto crescere, in maniera esponenziale, la sua responsabilità fino ad
essere chiamato in prima persona a rispondere dei danni arrecati nello
svolgimento del proprio esercizio. Il lavoro andrà ad analizzare la responsabilità
civile dell'infermiere in modo sintetica, ponendo l'accento su concetti quali il
consenso informato e il danno biologico
Università: Università Telematica TEL.M.A.
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Master in Infermieristica Forense
Esame: Profili del Diritto della Responsabilità Civile e
delle Assicurazioni
Docente: Silvia Mele1. Note di responsabilità civile per gli infermieri
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale della responsabilità della figura
professionale dell’infermiere, dall’abolizione del mansionario (come dedotto dall’abrogazione del DPR
225/74 e dell’ausiliarietà), avvenuta attraverso l’emanazione della legge 42/99, fino alla definizione di una
responsabilità che assume una interpretazione più ampia, come dedotto anche dalla Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 7106 Anno 2016. Il profilo giuridico dell’infermiere è definito da vari documenti, tra cui
troviamo il profilo professionale dell’infermiere 739/94, e il cdi che ha trovato una revisione proprio in
questi ultimi mesi. L’infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica come recita il D.M. 14
settembre 1994, n. 739 all’art. 1 comma 1, quindi è responsabile di tutte quelle attività che si svolgono per
erogare assistenza alle persone (definiamo persone coloro a cui si presta assistenza superando i concetti di
paziente e di utente); ulteriormente viene definita dalla legge 251/2000 che ribadisce in più occasioni il
concetto di autonomia professionale. Possiamo dire che è una responsabilità a tutela delle persone e che
trova fondamenta costituzionali nell’art.32, per cui il professionista dell’assistenza dovrà rispondere del suo
operato, per quanto gli compete. L’infermiere può essere sottoposto a procedura in ambito civile, che sarà
oggetto di trattazione, in ambito penale e in ambito amministrativo-disciplinare; La responsabilità civile può
essere intesa come quella responsabilità che detiene un soggetto nel dover risarcire economicamente un altro
soggetto, al quale ha arrecato un danno giuridicamente rilevante, costituzionalmente protetto. Il risarcimento
diventa un obbligo per chi reca il danno, di conseguenza la rc diventa fonte delle obbligazioni come
regolamentato dall’art.1173 del cc che precisa che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, da qui possiamo dire che
un fatto illecito, come regolamentato dall’art. 2043 del cc, è riconducibile ad una azione di un soggetto che
cagiona un danno ad un altro soggetto, mentre il fatto idoneo ha la caratteristica principale di produrre
obbligazioni senza un accordo tra le parti, accordo che, viceversa troviamo nel contratto, come precisato
dall’ art. 1321 del cc. Quindi un contratto produce obbligazioni tra le parti, tali obbligazioni se violate
giuridicamente portano ad inadempimenti o a non esatti adempimenti come precisato dall’art. 1218 del cc.
Ne deduciamo che nel contratto esiste un rapporto giuridico tra le parti mentre nel fatto illecito un soggetto
può subire un danno che porta ad un risarcimento da un soggetto con il quale non aveva instaurato prima un
rapporto giuridico quindi di natura extracontrattuale dove emerge la condotta (contra ius) del soggetto
chiamato a risarcire il danno. Nel nostro caso ossia in ambito sanitario i danni (contra ius) scaturiti da
inadempimenti o violazioni saranno intesi come danni alla salute che riguarderanno sia la responsabilità di
natura contrattuale che extracontrattuale nel caso si parlasse di condotta del sanitario (contra ius) come
delineato dal ddl Gelli all’art. 7, comma 3. L’infermiere stesso in quanto professionista che opera in tale
ambito può essere chiamato in causa direttamente dal soggetto che ha subito il danno, che in questo caso
dovrà produrre le prove necessarie alla colpevolezza dell’infermiere.
Per erogare assistenza alle persone, l’infermiere agisce seguendo logiche di natura intellettuale come
precisato dall’art. 2 del cdi del 2009 e come dedotto dall’art.1 del cdi del 2017. Le persone che accedono ai
servizi di assistenza e cura stipulano un contratto con la struttura erogatrice della prestazione, di
conseguenza i sanitari che operano in tale contesto sono investiti da una serie di obbligazioni nei confronti
dell’individuo, in base al concetto di contatto sociale e come indicato dall’art. 28 della Costituzione e come
precisato dalla Cassazione civile, sez. III, 1 marzo 1988, n. 2144, aldilà del fatto che come citato prima con
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