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Sterilizzazione volontaria in giurisprudenza


Con questo termine si intende “ogni atto idoneo a sopprimere in modo temporanea o permanente la capacità di generare, lasciando intatta la capacità copulativa”.
Sotto un profilo puramente medico può essere distinta una sterilizzazione diretta e indiretta.
La sterilizzazione diretta è un intervento che mira esclusivamente a impedire il verificarsi dell’evento riproduttivo, indipendentemente da altre motivazioni; essa è lecita allorché sia volontaria e perciò solo quando il consenso espresso dal richiedente sia valido.
La sterilizzazione indiretta presuppone una finalità medico-terapeutica rivolta a preservare o a restituire lo stato di salute dell’uomo o della donna, quando gli organi della riproduzione costituiscano grave minaccia alla salute e talora anche alla stessa vita.
Anche in tal caso il medico è autorizzato ad agire dopo aver ottenuto il consenso valido e perciò anche informato della persona assistita, a meno che non sussista lo stato di necessità; dovrà allora essere provata l’attualità del pericolo di danno grave non altrimenti evitabile.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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