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Legge 675/96: trattamento dei dati personali


La legge garantisce che il trattamento dei dati in questione si svolga nel rispetto del consenso dell’interessato e salvaguardando il suo diritto alla privacy.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo dei dati personali.
I dati personali riguardanti in particolare la salute e la vita sessuale sono definiti “dati sensibili” e in generale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
In assenza del consenso scritto dell’interessato, ma sempre previa autorizzazione del Garante, il trattamento dei dati sensibili è lecito esclusivamente se ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di apposite indagini giudiziarie.
In particolare gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza autorizzazione del Garante, trattare i dati personali e i dati sensibili purché con il consenso scritto dell’interessato ed esclusivamente al fine di tutelare l’incolumità fisica e la salute dello stesso.
In definitiva la legge sulla privacy rafforza il significato del consenso dell’avente diritto, quale causa permissiva non solo ai fini della rivelazione, ma dello stesso trattamento dei dati sensibili.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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