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Segreto professionale nella medicina dell’assicurazione vita


Per ciò che riguarda la trasmissione alla Compagnia dei dati della visita preliminare effettuata dal medico fiduciario, l’assicurando sa che essa rappresenta un obbligo contrattuale.
Controverso è il valore della dichiarazione liberatoria che viene fatto firmare alla assicurando contestualmente alla sottoscrizione della polizza.
Come essa l’assicurato libera i medici curanti dal segreto professionale verso la Compagnia su infermità o malattie o anomalie preesistenti (o successive e non dichiarate) alla stipula del contratto.
È noto che vi possono essere preesistenze non immediatamente identificabili dal medico fiduciario della Compagnia che effettua la visita preliminari e che, si taciute dolorosamente, possono privare di efficacia la validità del contratto.
Sicché questa dichiarazione liberatoria costituisce una sorta di cautela della società assicuratrice nei riguardi di eventuali tentativi di truffa.
Nel caso di controversia, la certificazione del medico curante attestante le condizioni cliniche preesistenti potrà assumere a volte un valore decisivo.
Ma alla dichiarazione liberatoria dal segreto, a suo tempo sottoscritta dall’assicurato, non obbliga a fatto mi costringe gli curante a rivelare alcunché, anche dopo la morte dell’assistito (non si dimentichi che il consenso di quest’ultimo costituisce una giusta causa permissiva e non imperativa di rivelazione).
In ogni caso, la giurisprudenza è orientata ad affermare che il nocumento (derivante dalla rivelazione del segreto professionale) consistente nella possibilità di perdere un’indennità non dovuta o di essere sottoposto ad un processo penale per un’attività illecita non è ingiusto, ma conforme al diritto sicché l’obbligo per il medico riservare il segreto non deve estendersi sino al punto di sancire anche l’obbligo di occultare un reato.
Sul piano deontologico, invece, è sempre criticabile il comportamento del medico che riveli dati riservati concernenti la persona del proprio assistito.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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