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Problema dell’esistenza e dell’ammontare del credito dei creditori intervenuti


In tutte queste ipotesi si può porre il problema dell’esistenza e dell’ammontare del credito dei creditori intervenuti.
Nell’assoluto silenzio del legislatore, la giurisprudenza aveva offerto la seguente soluzione al problema in esame: prima della fase della distribuzione, nelle ipotesi sopra indicate, il giudice dell’esecuzione conosce non dell’esistenza e dell’ammontare del credito dei creditori intervenuti, ma solo dell’ammissibilità del loro intervento; ai fini dell’ammissibilità dell’intervento il creditore deve offrire prova documentale del credito e del suo ammontare; contro l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ritenga inammissibili o ammissibili determinati interventi e conseguentemente determini la somma di denaro da versare per la conversione del pignoramento, disponga o no la cessazione della vendita a lotti, disponga o no la riduzione del pignoramento, il creditore il cui intervento sia stato dichiarato inammissibile o il debitore possono proporre opposizione agli atti esecutivi; nel giudizio di opposizione agli atti giudice conoscerà dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dei creditori intervenuti in modo sommario, in via incidentale, senza pregiudizio della possibilità per il debitore (non per il creditore, stante la definitività dell’accertamento relativo all’inammissibilità del suo intervento) di provocare, nella successiva fase della distribuzione, un accertamento a cognizione piena sull’esistenza e l’ammontare del credito dei creditori intervenuti.

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