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L’improcedibilità


Si ha improcedibilità quando difettano determinate attività delle parti susseguenti alla proposizione dell’appello ed espressamente richieste dalla legge.
L’improcedibilità dell’appello ricorre nelle due ipotesi tassativamente descritte dall’art. 348 c.p.c., quando:
- l’appellante non si è costituito in termini;
- l’appellante, benché si sia anteriormente costituito, non compare in prima udienza ed omette altresì di comparire anche all’udienza successiva fissata dal collegio con ordinanza non impugnabile.
L’appello dichiarato improcedibile non può essere riproposto anche se non è decorso e termine fissato dalla legge.
È da notare la differenza rispetto al giudizio di primo grado:
- la mancata tempestiva costituzione dell’attore in primo grado, per un verso non gli impedisce  la costituzione fino alla prima udienza ove il convenuto si sia costituito regolarmente, per altro verso è sanzionata con l’estinzione del giudizio di primo grado, sanzione molto meno grave rispetto alla perdita del potere di impugnare;
- la mancata comparizione dell’appellante (principale o incidentale) anche alla seconda udienza all’uopo fissata è sanzionata sempre con la perdita del potere di impugnare e non con le più blande sanzioni della prosecuzione del processo in assenza della parte o dell’estinzione del processo.

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