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Provvedimenti emanabili dal giudice d’appello


La tipologia dei provvedimenti emanabili dal collegio si ricava a quanto dettato nella stessa materia dall’art. 279 c.p.c. riguardo al giudizio di primo grado.
Il primo comma prevede che “il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa senza definire il giudizio pronuncia ordinanza”.
Il giudice d’appello pronuncia sentenza nelle cinque ipotesi previste al secondo comma.
Le sentenze non definitive possono essere emanate nei casi di pronuncia su una questione preliminare di merito (che è sempre astrattamente idonea a definire il giudizio) o su una questione pregiudiziale di rito (astrattamente idonea a definire il giudizio, ma risolta nel senso di non definire il giudizio d’appello).
Le sentenze definitive possono essere suddivise in:
- sentenze occasionate da motivi di rito inerenti al giudizio d’appello;
- sentenze occasionate da motivi di rito riguardanti il procedimento o la sentenza di primo grado;
- sentenze occasionate da motivi di merito.

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